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Arch. nuova proc. pen. 4/2012
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 20 APRILE 2012, N. 15189
(C.C. 19 GENNAIO 2012)
PRES. LUPO – EST. SANDRELLI – P.M. FEDELI (CONF.) – RIC. DANDER
Revisione y Procedimento y Acquisizione irrituale
del parere non dovuto del P.M. y Comunicazione
al richiedente y Obbligo ai f‌ini di una corretta in-
staurazione del contraddittorio y Inosservanza y
Conseguenza.
. Non essendo previsto parere alcuno da parte del pub-
blico ministero sulla richiesta di revisione, ove tale
parere sia irritualmente acquisito, esso deve essere
comunicato a pena di nullità al richiedente, ai f‌ini di
una corretta instaurazione del contraddittorio. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 634; l. 4 agosto
1955, n. 848, art. 6) (1)
(1) Il contrasto giurisprudenziale al quale ha dato soluzione la pro-
nuncia delle SS.UU. che si annota, risulta bene rappresentato dal
richiamo in motivazione alle seguenti sentenze: in senso conforme
Cass. pen., sez. I, 27 luglio 2010, Zito, in questa Rivista 2011, 698 e
Cass. pen., sez. V, 31 luglio 2007, Cucinotta, ivi 2008, 498. Di opposto
tenore Cass. pen., sez. V, 25 gennaio 2011, Tantalo, in CED - Archivio
Penale Rv 249764 - secondo la quale la decisione di inammissibilità
della richiesta di revisione non deve essere preceduta dal contrad-
dittorio tra le parti, e quindi il richiedente non può interloquire sul
parere reso dal pubblico ministero -, nonchè le sentenze Cass. pen.,
sez. I, 18 dicembre 2007, Comberiati, ivi 2008, 761 e Cass. pen. sez.
II, 12 ottobre 2006, Tavernese, ivi 2007, 746, con nota di VINCENZO
DINA, Brevi considerazioni in tema di forma del vaglio di ammis-
sibilità della richiesta di revisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Alexander Dander è stato condannato alla pena della
reclusione, per la durata di diciassette anni, con sentenza
della Corte di assise di appello di Trento irrevocabilmente
pronunciata il 13 ottobre 1998, essendo stato riconosciuto
colpevole del delitto di omicidio volontario in danno di
Enrico Costa.
2. A seguito di proposizione di richiesta di revisione, la
Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 15 ottobre
2001, pronunciava sentenza di assoluzione.
Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore gene-
rale territoriale e la Corte di cassazione, con sentenza in
data 5 marzo 2003, annullava la sentenza impugnata con
rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
All’esito del giudizio di rinvio, la Corte triestina, con
sentenza del 31 maggio 2004, in riforma della sentenza
impugnata, rigettava la domanda di revisione.
Con sentenza in data 7 giugno 2005, la Corte di cassa-
zione rigettava il ricorso avverso quest’ultima decisione.
A seguito di nuova richiesta di revisione proposta dal
Dander in data 5 settembre 2008, la Corte di appello di
Trieste, con ordinanza del 16 settembre 2010, ha dichia-
rato - con procedura de plano -inammissibile la richiesta
stessa, perché manifestamente infondata.
3. Il Dander ha interposto ricorso per cassazione avver-
so detta ordinanza eccependo:
- con un primo (e pregiudiziale) motivo, la nullità della
ordinanza attesa la mancata comunicazione al richiedente
del parere espresso dal Procuratore generale sulla richie-
sta di revisione;
- con un secondo motivo, la violazione degli artt. 530,
comma 2, e 631 - 637 cod. proc. pen., per la mancata
considerazione del (necessario) rif‌lesso sulla richiesta
di revisione determinato dall’esito liberatorio del giudizio
intentato nei confronti di un testimone per l’addebito di
falsa testimonianza, osservazione svolta con il richiamo
alla formula assolutoria “al di là di ogni dubbio”;
- con un terzo motivo, la mancanza e la manifesta illogi-
cità della motivazione nel vaglio della prova a carico.
4. Con requisitoria depositata il 5 maggio 2011 il Procu-
ratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità della domanda, sia perché
l’ordinamento non richiede alcuna forma di contradditto-
rio cartolare per il procedimento di revisione, sia perché
gli apporti probatori erano inidonei alla prova dell’inno-
cenza nei termini imposti dall’art. 631 cod. proc. pen.
5. Il ricorrente ha poi depositato in data 20 giugno 2011
motivi aggiunti, con cui lamenta l’omessa convocazione e
la sua mancata audizione da parte della Corte di appello,
nonostante la sua espressa richiesta (seguita da analoga
istanza della Corte territoriale) rivolta al Magistrato di
Sorveglianza.
6. La Quinta Sezione penale, assegnataria del ricorso,
con ordinanza in data 27 ottobre 2011, depositata il suc-
cessivo 14 novembre, lo ha rimesso alle Sezioni Unite,
avendo - quanto al primo motivo - riscontrato un contrasto
giurisprudenziale.
Si osserva che con sentenza della Sez. V, n. 2378 del 25
novembre 2010, Tantalo, Rv. 249764 è stata esclusa pato-
logia di sorta nella mancata comunicazione all’istante del
parere del procuratore generale sull’ammissibilità della
richiesta di revisione, poiché la pretesa di una interlocu-
zione successiva al parere del p.g. darebbe vita ad una fase
processuale dall’esito indef‌inibile, implicando che, a sua
volta, il p.g. possa ulteriormente interloquire.

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