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Rivista penale 7-8/2012
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 23 MARZO 2012, N. 11545
(UD. 15 DICEMBRE 2011)
PRES. LUPO – EST. CORTESE – P.M. CIANI (CONF.) – RIC. CANI
Abusivo esercizio di una professione y Ambito
di applicazione y Atti non riservati, in via esclusiva,
a soggetti muniti di speciale abilitazione y Svolgi-
mento della professione in modo continuativo,
organizzato e retribuito y Reato y Conf‌igurabilità y
Condizioni.
Abusivo esercizio di una professione y Ambito
di applicazione y Persona non iscritta all’albo dei
commercialisti o dei ragionieri y Tenuta della con-
tabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni f‌i-
scali ed effettuazione dei relativi pagamenti y Reato
y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. Integra il reato di esercizio abusivo di una professione
(art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti
che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva
a una determinata professione, siano univocamente
individuati come di competenza specif‌ica di essa, allor-
ché lo stesso compimento venga realizzato con modali-
tà tali, per continuatività, onerosità e organizzazione,
da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le
oggettive apparenze di un’attività professionale svolta
da soggetto regolarmente abilitato. (Fattispecie relati-
va all’abusivo esercizio della professione di commercia-
lista). (c.p., art. 348) (1)
. Le condotte di tenuta della contabilità aziendale, re-
dazione delle dichiarazioni f‌iscali ed effettuazione dei
relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio
abusivo delle professioni di dottore commercialista o
di ragioniere e perito commerciale - quali disciplinate,
rispettivamente, dai d.p.r. nn. 1067 e 1068 del 1953 -
anche se svolte da chi non sia iscritto ai relativi albi
professionali, in modo continuativo, organizzato e retri-
buito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse,
le apparenze di una tale iscrizione. (In motivazione la
Corte ha tuttavia precisato che ad opposta conclusione,
in riferimento alla professione di esperto contabile,
deve invece pervenirsi se le condotte in questione sia-
no poste in essere, con le caratteristiche suddette, nel
vigore del nuovo D.L.vo 28 giugno 2005, n. 139). (c.p.,
art. 348; d.p.r. 27 ottobre 1953, n. 1067; d.p.r. 27 ottobre
1953, n. 1068; d.l.vo 28 giugno 2005, n. 139) (2)
(1) Anche per Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2003, Notaristefano, in
questa Rivista 2003, 222, è da ritenersi conf‌igurato il reato ex art. 348
c.p. nel caso di soggetto il quale, essendo privo del titolo di ragioniere
e perito commerciale, aveva posto in essere una sistematica e rego-
larmente retribuita attività in materia ritenuta rientrante in quella di
«amministrazione di tributi», per la quale l’art. 1 del D.p.r. 27 ottobre
1953 n. 1068 si limita a stabilire la «competenza tecnica» dei ragio-
nieri e periti commerciali. Numerosi, al contrario, i precedenti che
ritengono non integrato l’elemento oggettivo del reato di cui all’art.
348 c.p., nel caso di compilazione delle denunce dei redditi e dell’Iva,
atteso che queste attività non rientrano tra quelle riservate ai dottori
commercialisti, e ai ragionieri, ai sensi dell’art. 1, lett. a), legge 28
dicembre 1952, n. 3060 e dell’art. 1 D.p.r. 27 ottobre 1953, n. 1067,
dovendo considerarsi vietate solo quelle che, in deroga al principio
costituzionale della libera esplicazione del lavoro, sono riservate da
un’apposita norma alla professione considerata. Si vedano, ex multis,
Cass. pen., sez. VI, 2 aprile 2001, Meloni, in questa Rivista 2001, 646 e
Cass. pen., sez. VI, 4 marzo 1994, Salustri, ivi 1995, 643.
(2) L’orientamento prevalente della giurisprudenza si pone nel me-
desimo solco interpretativo evidenziato dalla massima in epigrafe. Si
vedano, ex multis, Cass. pen., sez. VI, 2 aprile 2001, Meloni, in questa
Rivista 2001, 646; Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2000, Zambon, ivi
2000, 468 e Cass. pen., sez. VI, 4 marzo 1994, Salustri, ivi 1995, 643.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa il 10 novembre 2009 in esito
a giudizio abbreviato il Tribunale di Milano condannava
Loris Cani alla pena di legge, dichiarandolo colpevole, li-
mitatamente ai fatti commessi dopo il 7 maggio 2001 (con
contestuale declaratoria di improcedibilità per interve-
nuta prescrizione riguardo a quelli anteriori), dei reati,
ritenuti avvinti dalla continuazione, di cui all’art. 640 c.p.,
art. 61 c.p., comma 1, n. 11, (capo a), artt. 482 e 476 c.p.,
(capo b) e art. 348 c.p. (capo c), perché, con artif‌izi e
raggiri consistiti nello spacciarsi per dottore commerciali-
sta e nel formare e presentare falsi certif‌icati attestanti il
versamento degli importi dovuti (oltre a un falso relativo
alla presentazione di una domanda di accertamento di
invalidità civile), e nell’ottenere conseguentemente da
Claudio Pelosi, Federico Flumeri (venditori ambulanti) ed
Emilia Marzetti (madre del Pelosi), così indotti in errore,
l’incarico, abusivamente svolto, di tenere la contabilità e
provvedere alle dichiarazioni e ai pagamenti relativi ai vari
tributi dovuti (e ai contributi previdenziali per l’attività
autonoma), e la consegna di somme da versare a tali titoli,
tratteneva per sè tali somme, così realizzando un ingiusto
prof‌itto, con relativo danno per le parti lese.
Su appello dell’imputato, con sentenza del 10 gennaio
2011, la Corte di appello di Milano confermava la pronun-
cia del Tribunale.

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