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Rivista penale 5/2012
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 16 FEBBRAIO 2012, N. 6374
(UD. 6 DICEMBRE 2012)
PRES. MARZANO – EST. MASSAFRA – P.M. D’ANGELO (CONF.) – RIC. E. J. R. ED ALTRI
Stupefacenti y Detenzione y Uso esclusivamente
personale y Acquisto e detenzione anche nell’in-
teresse di terzi y Finalizzato all’«uso di gruppo» y
Rilevanza penale del fatto y Sussistenza.
. In tema di stupefacenti, in seguito alla novella del
d.p.r. n. 309 del 1990 introdotta dalla L. n. 49 del 2006,
non può più farsi rientrare nella ipotesi dell’uso esclu-
sivamente personale il c.d. “uso di gruppo”, giacché
l’acquisto per il gruppo, da parte di taluno il quale
agisca come mandatario di altri, implica ex se che la
droga non sia destinata ad uso esclusivamente perso-
nale. (Mass. Redaz.) (d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art.
73) (1)
(1) In proposito si registrano due contrastanti orientamenti nell’am-
bito della giurisprudenza di legittimità. In senso conforme si vedano:
Cass. pen., sez. III, 3 ottobre 2011, Garofalo, in questa Rivista 2012,
195; Cass. pen., sez. III, 1 marzo 2011, Tanghetti, ivi 2012, 327 e Cass.
pen., sez. II, 5 giugno 2009, Mazzuca, in Ius&Lex dvd n. 2/12, ed.
La Tribuna. Di opposto tenore Cass. pen., sez. VI, 27 maggio 2011,
Masucci, in Ius&Lex dvd n. 2/12 e Cass. pen., sez. VI, 2 marzo 2011,
D’Agostino, in questa Rivista 2011, 508, secondo le quali il consumo
di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all’ac-
quisto collettivo ad uno degli assuntori e nella certezza originaria
dell’identità degli altri non è punibile ai sensi dell’art. 73, comma
primo bis, lett. a), d.p.r. n. 309/90, anche dopo le modif‌iche apportate
a tale disposizione dalla L. n. 49/06.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre per cassazione il difensore di f‌iducia di ER, EM
ed EH avverso la sentenza emessa in data 25 febbraio 2011
dalla Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma di
quella in data 25 maggio 2010 del GUP del tribunale di Bre-
scia, con cui, all’esito del giudizio abbreviato, i ricorrenti
erano stati riconosciuti colpevoli di vari e rispettivi reati
di cui all’art. 73, D.P.R. n. 309/90 (con l’attenuante di cui al
V comma), riduceva la pena inf‌litta a ER e a EH ad anni 1
e mesi 10 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa e quella
inf‌litta, con sospensione condizionale, a EM ad anni 1 e
mesi 2 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa (come da
ordinanza di correzione del 4 marzo 2011).
Articola i motivi di seguito sinteticamente riportati.
1. La violazione della norma processuale stabilita a pena
di nullità, già eccepita con l’impugnazione della sentenza
di primo grado in relazione al mancato espletamento della
prova alla quale era subordinato il giudizio abbreviato su
richiesta del procuratore speciale degli imputati ed il vizio
motivazionale sul punto: il teste alla cui escussione era
stato subordinato il rito alternativo, FM, nel corso della
deposizione, aveva reso dichiarazioni autoindizianti,
ma, interrotta l’assunzione della prova, non fu nominato
un difensore alla teste, così impedendo la prosecuzione
dell’esame al quale era stata subordinata la richiesta di
giudizio abbreviato, né era stata accolta la richiesta di
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sul punto.
2. La contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione atteso il ricorso a deduzioni logistiche al f‌ine
della ricostruzione del fatto in contrasto con emergenze
documentali non menzionate in sentenza: in particolare
si sarebbe presunto, sulla scorta di quanto indicato dai
Carabinieri nella loro nota e poiché doveva ritenersi che “i
militari si fossero apportati in luoghi nei quali non era pos-
sibile vedere quanto avveniva all’interno della corte dagli
stessi citata”, che la droga da consegnare alla F, fosse stata
prelevata dall’abitazione di ER, benché nel verbale di arre-
sto in f‌lagranza (allegato al ricorso) fosse stato scritto che
i militari si erano predisposti nelle adiacenze dell’abita-
zione di ER “in modo tale da controllare visivamente sia la
predetta abitazione” sia le strade di accesso e i parcheggi
adiacenti.
3. Il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta adegua-
tezza della prova della responsabilità dell’imputati per il
reato di cui al capo D) sulla sola scorta delle dichiarazioni
rese da FM ritenuta attendibile teste di accusa.
4. Il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta desti-
nazione alla cessione della sostanza stupefacente di cui al
capo C) dell’imputazione, essendo stata trovata occultata
sotto il cambio e sotto il sedile dell’auto, appartenente ad
un terzo, momentaneamente in uso ai gemelli E.
5. L’erronea applicazione della legge penale per la rite-
nuta sussumibilità di tutte le condotte contestate ad EH
e a EM nella fattispecie di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 ed
irrilevanza penale della condotta di acquisto di sostanza
per sé e per i terzi dai quali l’acquirente aveva ricevuto
mandato ed era stato f‌inanziato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
Le censure mosse hanno riproposto in questa sede
ancora una volta le medesime doglianze rappresentate
dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese
con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile.

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