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Arch. loc. e cond. 2/2012
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CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 19 GENNAIO 2012, N. 778
PRES. PETITTI – EST. PARZIALE – P.M. (CONF) – RIC. CONDOMINIO X. C. Y.
Parti comuni dell’edif‌icio y Canali di scarico y
“Braga” y Nozione y Proprietà comune ex art. 1117,
n. 3, c.c. y Fondamento.
. La parte della colonna di scarico verticale del condo-
minio - cd. “braga” - che, all’altezza dei singoli piani del-
l’edif‌icio condominiale, funge da raccordo tra la colonna
di scarico e lo scarico individuale dei singoli apparta-
menti, va qualif‌icata come bene condominiale e non
come proprietà esclusiva dei condòmini ai quali serve.
(Fattispecie in tema di inf‌iltrazioni d’acqua provenienti
da una fessurazione della braga nella quale si innestano
gli scarichi privati). (c.c., art. 1117; c.c., art. 2051) (1)
(1) Di opposto tenore Cass. civ., sez. II, 3 settembre 2010, n. 19045,
pubblicata per esteso in questa Rivista 2011, 183. Secondo tale pre-
cedente, i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo
f‌ino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà
esclusiva, con la conseguenza che, poiché la “braga”, quale elemento
di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo
appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale,
è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare
nella proprietà comune condominiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente Condominio impugna la sentenza del
Tribunale di Brescia n. 4046 del 2007 con la quale, in
parziale riforma della sentenza di primo grado del Giudice
di Pace di Brescia n. 458 del 2004, accogliendo in parte
l’appello, il condominio veniva condannato al pagamento
nei confronti degli odierni intimati della somma di € 1.116
oltre interessi, spese del giudizio e rimborso spese consu-
lenza tecnica d’uff‌icio.
2. In fatto esponeva che gli odierni resistenti, proprie-
tari di un appartamento sito nel condominio, lo citavano
in giudizio per il risarcimento dei danni subiti a causa di
inf‌iltrazioni d’acqua provenienti dalla condotta di scarico
condominiale. All’esito del giudizio il Giudice di Pace rile-
vava che la perdita (e conseguente inf‌iltrazione) d’acqua
era da attribuire alla colonna di scarico condominiale ed
accoglieva la domanda. L’appello proposto dal condominio
veniva respinto in punto responsabilità ed accolto in parte
in ordine all’importo riconosciuto per danni.
3. Il Tribunale, nell’affermare la responsabilità del con-
dominio, rilevava che era stato accertato dalle disposte
c.t.u. che: «Le inf‌iltrazioni non derivano da condotte delle
unità immobiliari bensì dalla braga nella quale si innesta-
no detti condotti; ... la perdita d’acqua doveva localizzarsi
sulla braga della colonna di scarico verticale del condo-
minio e precisamente nel punto d’innesto tra la braga e
lo scagno nel quale s’inserisce lo scarico del lavello della
cucina dell’appartamento di proprietà R.». Il Consulente
tecnico d’uff‌icio inoltre aveva accertato che «anche l’inne-
sto dello scarico del lavello dell’appartamento di proprietà
della condomina R. è realizzato correttamente, che la
perdita d’acqua nell’appartamento dei signori S. si verif‌ica
anche quando era fatta correre l’acqua di appartamenti
sovrastanti, che la perdita riguarda un punto della colonna
condominiale verticale». Osservava ancora il giudice che il
consulente tecnico, nella descrizione della colonna condo-
miniale, aveva affermato che la stessa «non è costituita da
un’unica tubazione continua bensì da una serie di tratti
di tubo, che in corrispondenza dei piani ove sono poste le
unità immobiliari, sono tra loro legate mediante un pezzo
speciale denominato “braga ghis/smu doppia scagno 45°”
nel quale s’innestano i vari scarichi privati dei lavelli delle
unità immobiliari poste ai vari piani. La perdita ... non è
sull’innesto dello scarico privato e la colonna verticale né
nel raccordo di collegamento che si dirama verso le pro-
prietà dei singoli condòmini, ma nella braga a doppio sca-
gno, alla base dello scagno medesimo che in base alla de-
scrizione fatta dal Consulente tecnico d’uff‌icio costituisce
parte integrante della colonna di scarico verticale condo-
miniale in quanto funge da collegamento tra i vari tratti di
tubo di cui la colonna verticale stessa è composta».
4. Il ricorrente denuncia «Omessa, insuff‌iciente, con-
traddittoria motivazione circa un punto decisivo del giudi-
zio. Violazione falsa applicazione dell’articolo 1117, terzo
comma, codice civile». Rileva che il giudice erroneamente
aveva ritenuto condominiale una braga che “non serve
alla collettività condominiale, che è invece servita dalla
colonna di scarico verticale, ma che serve unicamente gli
scarichi dei condòmini R. e P.”. La braga con il suo doppio
scagno funge da raccordo di collegamento tra la colonna
verticale e le condutture di proprietà. “Trattandosi di rac-
cordo di collegamento tratto in linea orizzontale/obliqua e
destinato a ricevere i singoli tratti di conduttura esclusiva
dei condòmini R. e P. di cui ne rappresenta un prolunga-
mento f‌ino all’innesto con la colonna verticale, lo stesso
è di esclusiva proprietà dei medesimi e non costituisce
proprietà comune del Condominio ai sensi dell’articolo
1117, terzo comma, codice civile”, che stabilisce che sono
parti comuni dell’edif‌icio i canali di carico f‌ino al punto di
diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva
dei singoli condòmini. Ancora erroneamente il Tribunale
aveva ritenuto condominiale la braga in questione per

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