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Rivista penale 1/2012
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 17 OTTOBRE 2011, N. 37505
(UD. 14 LUGLIO 2011)
PRES. GRASSI – EST. IPPOLITO – P.G. CICCOLO (CONF.) – RIC. CORSINI
Cassazione penale y Ricorso y Ricorso straordi-
nario per errore di fatto y Rilevanza dell’errore di
fatto sulla prescrizione y Condizioni.
. In tema di ricorso straordinario, qualora la causa
dell’errore non sia identif‌icabile esclusivamente in una
fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione
abbia comunque contenuto valutativo, non è conf‌igu-
rabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale
escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625
bis cod. proc. pen. (c.p., art. 157; c.p.p., art. 625 bis)
(1)
(1) Il contrasto giurisprudenziale al quale ha dato soluzione la pro-
nuncia delle S.U. che si annota, risulta bene rappresentato dai ri-
chiami giurisprudenziali citati in motivazione, ai quali aggiungiamo
Cass. pen., sez. V, 30 marzo 2011, Besim, in Ius&Lex dvd n. 6/11, ed.
La Tribuna, per la quale non è proponibile il ricorso straordinario
per errore di fatto, ex art. 625 bis c.p.p., per rimediare all’omessa
rilevazione da parte della Corte di cassazione della prescrizione del
reato qualora essa non sia stata dedotta in giudizio e non sussista
alcuna evidenza in ordine al mancato esame di vicende processuali
che abbiano inciso sulla determinazione del termine di prescrizione,
in quanto,in tal caso, non ricorre un errore percettivo su un fatto pro-
cessuale che abbia condizionato detta omissione tale da legittimare
il ricorso al rimedio di cui all’art. 625 bis c.p.p..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa il 30 settembre 2010, le Sezioni
Unite penali della Corte di cassazione - in parziale acco-
glimento del ricorso proposto da Lorenzo Corsini avverso
la sentenza di condanna pronunciata il 10 giugno 2009
dalla Corte di appello di Firenze - hanno annullato senza
rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui
ai capi G e H perché estinti per prescrizione, eliminando
le relative pene, e rigettato il ricorso nel resto, conferman-
do così la condanna in relazione all’imputazione di cui al
capo N della rubrica (reato di cui agli artt. 56 e 334 c.p. per
tentata sottrazione, mediante cessione, di quote sociali
sottoposte a sequestro preventivo).
2. Contro la predetta decisione il Corsini ha proposto,
ex art. 625 bis c.p.p., tempestivo ricorso straordinario, de-
ducendo un duplice errore di fatto commesso dalle Sezioni
Unite in punto di ricognizione dei presupposti fattuali per
la determinazione del termine di prescrizione del reato di
cui al capo N.
Assume il ricorrente che la decisione impugnata è
viziata da:
a) errata lettura dei verbali di udienza del giudizio
di primo grado davanti al Tribunale di Firenze, da cui è
derivata la considerazione di una data di udienza inesi-
stente (23 aprile 2005) e il conseguente errore di calcolo
del tempo necessario ai f‌ini della prescrizione del reato
sopra indicato;
b) errata lettura del verbale di udienza davanti alla
Corte di appello di Firenze (12 marzo 2009), da cui è de-
rivata la determinazione inesatta del calcolo dei termini
di sospensione del corso della prescrizione relativo al
suddetto reato.
3. Il Primo Presidente, con decreto in data 8 giugno
2011, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, in compo-
sizione del tutto diversa da quella che ha pronunciato la
sentenza del 30 settembre 2010, e ha f‌issato per la tratta-
zione l’odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va innanzitutto ricordato che è consolidato orien-
tamento di questa Corte, sui limiti della cognizione del
giudice di legittimità in materia di ricorso ex art. 625 bis
c.p.p., quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza
n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile, Rv 221280, secondo
cui l’errore di fatto verif‌icatosi nel giudizio di legittimità
e oggetto del ricorso straordinario consiste in un errore
percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui
la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti
interni al giudizio stesso e connotato dall’inf‌luenza eserci-
tata sul processo formativo della volontà, viziato dall’ine-
satta percezione delle risultanze processuali che abbia
condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe
stata adottata senza di esso.
Tale indirizzo va confermato, assieme alla precisazione
che qualora ha causa dell’errore non sia identif‌icabile
esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percet-
tiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo,
non è conf‌igurabile un errore di fatto, bensì di giudizio,
come tale escluso dall’orizzonte del rimedio straordina-
rio.
2. Nel solco tracciato dalla predetta pronuncia si sono
delineati, con specif‌ico riferimento all’errore di perce-
zione rif‌luente sull’accertamento della prescrizione, due
orientamenti, il primo dei quali, più restrittivo, nega che
la mancata rilevazione della prescrizione del reato in sede
di legittimità sia riconducibile alla nozione di errore di
fatto accolta dall’art. 625 bis c.p.p., escludendo di conse-
guenza l’utilizzabilità del rimedio straordinario allo scopo

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