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CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. UN., 14 APRILE 2011, N. 8491

PRES. VITTORIA – EST. BUCCIANTE – P.M. IANNELLI (CONF.) – RIC. LAZZARI ED ALTRA (AVV.TI GARATTI E MAFFETTINI) C. CONDOMINIO “PAOLA” IN AZZANO SAN PAOLO (AVV.TI ROMANELLI E RONZONI)

Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Impugnazione y Forma y Citazione y Sussiste.

In tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell’assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall’art. 163 c.p.c., vanno pro-poste con citazione, non disciplinando l’art. 1137 c.c. la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l’atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall’art. 1137 citato. (c.c., art. 1137; c.p.c., art. 163) (1)

(1) Affermando il principio di cui alla massima le S.U. hanno composto un contrasto interno alla seconda sezione sullo specifico punto. Nel senso che l’art. 1137 c.c. usa l’espressione letterale «ricorso» in senso tecnico, v. Cass. civ., sez. II, 9 luglio 1997, n. 6205, in questa Rivista 1998, 225; Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 1988, n. 2081, ivi 1988, 350 e Cass. civ., sez. II, 10 gennaio 1986, n. 73, ivi 1986, 258. Nel senso, invece, che l’impugnazione delle delibere condominiali può essere proposta, oltre che con ricorso come richiesto dall’art. 1137 c.c., anche con atto di citazione, v. Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14560, ivi 2004, 685 e Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 1988, n. 1662, ivi 1988, 570, con nota di ELENA BAIO, Brevi note sulla forma dell’impugnazione di delibera condominiale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1658/2000 il Tribunale di Bergamo dichiarò inammissibile, per tardività, la domanda proposta da Alessandro Lazzari e Augusta Zanchi nei confronti del condominio “Paola” di Azzano San Paolo: domanda intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità o l’annullamento della deliberazione assembleare 12 febbraio 1998, adottata in merito alla ripartizione delle spese di rifacimento della copertura di autorimesse interrate.

Con sentenza n. 1450/2000 lo stesso Tribunale respinse l’opposizione, ugualmente proposta da Alessandro Lazzari e Augusta Zanchi, avverso il decreto ingiuntivo n. 1216/1998, avente per oggetto il pagamento al condominio “Paola” della quota di loro pertinenza delle spese suddette.

Impugnate dai soccombenti, le due decisioni, previa riunione delle cause, sono state confermate dalla Corte d’appello di Brescia, che con sentenza n. 859/2003 ha rigettato i gravami, rilevando che il primo dei suddetti giudizi era stato promosso con citazione, mentre avrebbe dovuto esserlo con ricorso, nè la conseguente invalidità dell’atto era rimasta sanata, poichè esso era stato bensì notificato, ma non anche depositato in cancelleria, entro il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 1137 c.c..

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Alessandro Lazzari e Augusta Zanchi, in base a due motivi. Il condominio “Paola” si è costituito con controricorso e ha presentato due memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi addotti a sostegno del ricorso Alessandro Lazzari e Augusta Zanchi rivolgono alla sentenza impugnata essenzialmente una stessa censura, articolata rispettivamente sotto i profili dei vizi della motivazione e della violazione di norme di diritto: lamentano che ingiustificatamente ed erroneamente la Corte d’appello ha escluso che la notificazione della citazione per il giudizio di primo grado, avvenuta entro il termine stabilito dall’art. 1137 c.c., fosse idonea ad evitare la decadenza comminata da tale norma.

Il resistente ha contestato la rilevanza di queste deduzioni, osservando che la deliberazione oggetto della causa è priva di una propria autonoma valenza, in quanto meramente confermativa di un’altra precedente, la quale non era stata a suo tempo impugnata ed era pertanto divenuta intingibile.

L’eccezione va disattesa, poichè l’assunto del controricorrente era già stato prospettato nel giudizio di secondo grado, ma la Corte d’appello espressamente ha affermato di poterne prescindere, lasciando quindi impregiudicata la questione; nè essa può avere ingresso in questa sede, in quanto implica la necessità di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito non consentiti nel giudizio di legittimità.

La tesi sostenuta da Alessandro Lazzari e Augusta Zanchi attiene a un tema che ha dato luogo, nella giurisprudenza di legittimità, a divergenze e contrasti, per la cui composizione il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite.

La prima decisione in materia, per quanto consta, è costituita da Cass. 5 maggio 1975 n. 1716, con la quale si è ritenuto che il giudizio deve essere introdotto con ricorso, poichè l’art. 1137 c.c. impiega appunto tale termine, nel disporre che “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità stessa” e che “il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data della comunicazione per gli assenti”.

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Questo principio è stato poi ribadito nelle pronunce successive, che hanno ravvisato la ratio della norma, così intesa, nell’«esigenza della sollecita soluzione delle questioni che possono intralciare o paralizzare la gestione del condominio» (Cass. 9 luglio 1997 n. 6205).

Si è tuttavia ammesso, in applicazione del principio di conservazione, che l’impugnazione delle deliberazioni condominiali possa avvenire efficacemente, pur se irritualmente, anche con citazione, a condizione però che nel termine di trenta giorni l’atto non sia soltanto notificato, ma anche depositato in cancelleria, poichè unicamente in tal caso può essere equiparato a un ricorso (Cass. 27 febbraio 1988 n. 2081). Questa affermazione è coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte, relativa ai limiti della sanabilità della instaurazione con citazione dei giudizi per i quali è stabilita la forma del ricorso, come nelle materie del lavoro dipendente, della separazione personale tra coniugi, della cessazione degli effetti civili e dello scioglimento del matrimonio, delle locazioni (v., da ultimo, Cass. 27 maggio 2010 n. 12990).

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