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Corte di cassazione penale sez. Un., 23 febbraio 2011, n. 7537 (Ud. 16 Dicembre 2010)

Pres. Lupo – est. Fiale – p.g. Ciani (diff.) – ric. Pizzuto

Truffa y Aggravanti y Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico y Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato y Condotte punibili y Differenze.

Truffa y Aggravanti y Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico y Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato y Esenzioni ticket per prestazioni sanitarie y Conseguimento indebito y Configurabilità del reato ex art. 316 ter c.p. y Fondamento y Ragioni.

Truffa y Aggravanti y Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato y Assorbimento del reato di cui all’art. 483 c.p. y Condizioni.

Truffa y Aggravanti y Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato y In misura inferiore al limite minimo y Assorbimento del reato di cui all’art. 483 c.p. y Sussistenza

L’art. 316 ter cod. pen. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l’erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale attestazione del richiedente. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 316 ter; c.p., art. 640 bis) (1)

Integra il delitto di cui all’art. 316 ter cod. pen. anche la indebita percezione di erogazioni pubbliche di natura assistenziale, tra le quali rientrano quelle concernenti la esenzione del ticket per prestazioni sanitarie ed ospedaliere, in quanto nel concetto di conseguimento indebito di una “erogazione” da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di “contribuzione” ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l’elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell’esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perché anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 316 ter; c.p., art. 640 bis) (2)

II reato di cui all’art. 316 ter cod. pen. assorbe quello di falso previsto dall’art. 483 dello stesso codice in tutti i casi in cui l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua configurazione. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 316 ter; c.p., art. 640 bis) (3)

L’assorbimento del falso ideologico nel delitto di cui all’art. 316 ter cod. pen. si realizza anche quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima dell’erogazione (euro 3.999,96), integri la mera violazione amministrativa di cui al secondo comma dello stesso art. 316 ter. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 316 ter; c.p., art. 640 bis) (4)

(1) In merito ai caratteri distintivi tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e quello di truffa aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse, si vedano Cass. pen., sez. II, 5 dicembre 2008, Iqbal, in questa Rivista 2009, 1502 e Cass. pen., sez. VI, 18 luglio 2007, Piga, ivi 2008, 599.

(2) Contra l’orientamento giurisprudenziale rappresentato da: Cass. pen., sez. II, 1 settembre 2010, Di Costanzo, in Ius&Lex dvd n. 1/11, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. II, 16 giugno 2009, Molonia, ivi e Cass. pen., sez. II, 13 agosto 2007, Mannarà, in questa Rivista 2008, 599. Secondo tali arresti integra il reato di truffa aggravata previsto dall’art. 640, comma secondo, n. 1, c.p. e non quello di cui all’art. 316 ter c.p., la condotta artificiosa consistente nella falsa attestazione di essere nelle condizioni previste dalla legge per poter beneficiare dell’esenzione dal pagamento del “ticket” sanitario. Di tutt’altro avviso Cass. pen., sez. V, 6 novembre 2008, Capalbo, in Ius&Lex dvd n. 1/11, ed. La Tribuna, per la quale integra il reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato la condotta del privato che dichiari un reddito familiare inferiore a quello effettivamente percepito, al fine di ottenere l’esenzione del ticket per prestazioni sanitarie, le quali rientrano nel novero delle erogazioni pubbliche di natura assistenziale; in tal caso il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico è assorbito nella fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p. anche nell’ipotesi del comma secondo in cui il fatto integri una mera violazione amministrativa.

(3) Conforme Cass. pen., sez. VI, 2 ottobre 2006, Cristodaro, pubblicata per esteso in questa Rivista 2007, 22. Si vedano anche Cass. pen., sez. VI, 27 luglio 2006, Magnolia, in Ius&Lex dvd n. 1/11, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. VI, 2 agosto 2006, Raccioppo, ibidem. La pronuncia delle SS.UU. citata in motivazione del 27 aprile 2007, Carchivi, è pubblica integralmente in questa Rivista 2007, 715.

(4) Conformi Cass. pen., sez. VI, 18 luglio 2007, P.M. in proc. Piga, in Ius&Lex dvd n. 1/11, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. VI, 24 luglio 2007, Corda, ibidem; Cass. pen., sez. VI, 26 luglio 2007, Bisceglio, in questa Rivista 2007, 987 e Cass. pen., sez. VI, 26 luglio 2007, X., ivi 2008, 599.

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Svolgimento del processo

  1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 19 ottobre 2009, ha confermato la sentenza 19 dicembre 2006 del Tribunale monocratico di Patti, che aveva affermato la responsabilità penale di Guglielmo Eugenio Pizzuto in ordine ai reati di cui agli artt. 483, 61, comma primo, n. 2, c.p., in relazione agli artt. 76 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e all’art. 640, comma secondo, c.p. in danno della A.U.S.L. n. 5 di Messina; per avere autocertificato, con dichiarazione falsa resa all’impiegato addetto all’uf-ficio ticket dell’ospedale di Patti, di percepire redditi non superiori a quelli previsti dalla legge per l’attribuzione del diritto alla fruizione delle prestazioni mediche in regime di esenzione contributiva, così procurandosi l’ingiusto profitto costituito dal risparmio sulla quota di partecipazione alla spesa con correlato danno per l’ente pubblico - in Patti, il 3 agosto 2002; e, riconosciute circostanze generiche equivalenti all’aggravante contestata per il delitto di truffa, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81, comma secondo, c.p., lo aveva condannato alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi quattro e giorni quindici di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

  2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, il quale ne ha chiesto l’annullamento articolando due doglianze.

    In particolare ha prospettato:

    2.1. che la falsa attestazione in addebito, non essendo contenuta in un atto pubblico, non sarebbe idonea ad integrare il contestato reato di cui all’art. 483 c.p.

    La falsità configurabile sarebbe, invece, quella di falso ideologico in scrittura privata e ciò perché la dichiarazione sostitutiva di certificazioni è un documento con lo stesso valore giuridico di un atto di notorietà soltanto se ad essa è allegato un valido documento di identità. Opinando diversamente si resterebbe esposti al serio pericolo che il dichiarante possa indicare false generalità, spacciandosi per altri;

    2.2. che la falsità contestata non sarebbe altresì idonea ad integrare l’elemento degli “artifici e raggiri”, proprio del reato di truffa, perché il mero mendacio acquista tale idoneità soltanto a condizione che inerisca ad un attestato o documento avente carattere fidefacente. Il carattere fidefacente mancherebbe in relazione ad un’autocertificazione alla quale non è allegato alcun documento di riconoscimento e sarebbe stato necessario, pertanto, un quid pluris per integrare l’elemento degli artifici e raggiri.

  3. Il ricorso è stato assegnato alla Seconda sezione penale, la quale, all’udienza del 21 ottobre 2010 (con ordinanza depositata il successivo 29 ottobre), ne ha rimesso la trattazione alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale riferito alla assorbente questione della qualificazione giuridica della condotta consistente nel rendere una falsa dichiarazione circa le condizioni di reddito indicate in quelle di legge, allo scopo di fruire dell’esenzione dal pagamento del c.d. ticket sanitario.

    La Sezione rimettente ha evidenziato, in proposito, che alcune decisioni di questa Corte (Cass. pen., sez. II, n. 24817 del 25 febbraio 2009, dep. 16 giugno 2009, Molonia; n. 32849 del 26 giugno 2007, dep. 13 agosto 2007, Mannarà) qualificano la condotta sopra descritta in termini di truffa aggravata in danno di ente pubblico e non già come reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o di altri enti pubblici, muovendo da quanto statuito dalle Sezioni Unite - con la sentenza n. 16568 del 19 aprile 2007, dep. 27 aprile 2007, Carchivi - circa i rapporti tra le fattispecie criminose di cui agli artt. 316 ter e 640 bis c.p.

    Le Sezioni Unite hanno ricondotto l’ambito di operatività dell’art. 316 ter c.p. a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale, e dai principi affermati si evincerebbe che il reato di cui all’art. 316 ter ricorre quando l’erogazione del contributo non presupponga l’effettivo accertamento, da parte dell’erogatore, dei presupposti necessari per la concessione del contributo richiesto.

    L’oggetto dell’attività dell’autore è costituito dal conseguimento, secondo quanto recita la norma, di “contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”. Esula, invece, dalla previsione normativa dell’art. 316 ter c.p. il caso in cui non ricorra la percezione di una pubblica sovvenzione ma la esenzione dalla corresponsione di una somma. Il concetto di contributo o di finanziamento o di mutuo agevolato non è assimilabile a...

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