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Corte di cassazione penale sez. IV, 4 gennaio 2011, n. 170 (c.c. 24 noVembre 2010)

Pres. Morgigni – est. Montagni – p.m. D’angelo (conf.) – ric. Mazzola

Guida in stato di ebbrezza y confisca del veicolo y l. N. 120/2010 Y trasformazione della confisca da sanzione penale accessoria a sanzione amministrativa accessoria y possibilità di sottoporre il veicolo a sequestro preventivo ex art. 321 C.p.p. Y sussistenza.

Guida in stato di ebbrezza y confisca del veicolo y l. N. 120/2010 Y trasformazione della confisca da sanzione penale accessoria a sanzione amministrativa accessoria y possibilità di sottoporre il veicolo a sequestro preventivo ex art. 321 C.p.p. Y sussistenza y sequestro disposto precedentemente all’entrata in vigore della l. N. 120/2010.

In tema di guida in stato di ebbrezza, la confisca del veicolo prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), del D.Lvo n. 285/1992, nel testo ultimamente novellato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, per il caso in cui il tasso alcolemico sia risultato superiore ad 1,5 grammi per litro, ha assunto carattere di sanzione amministrativa accessoria, senza che ciò, peraltro, precluda la possibilità, ricorrendone i necessari presupposti, che il medesimo veicolo sia sottoposto a sequestro preventivo penale ai sensi dell’art. 321 c.p.p., in quanto cosa pertinente a reato, quale continua ad essere qualificato l’illecito di cui alla suindicata disposizione normativa. (nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 224 ter; c.p.p., art. 321) (1)

Attesa la sostanziale indistinguibilità tra l’attuale confisca amministrativa e quella penale prevista dalla normativa previgente, deve ritenersi che essa possa trovare applicazione anche con riguardo ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 210/2010; il che implica la perdurante validità del sequestro a suo tempo disposto, sempre che il giudice ne riscontri la conformità anche ai requisiti sostanziali ora richiesti per l’operatività della misura amministrativa. (nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 224 ter; c.p.p. art. 321) (2)

II

Corte di cassazione penale sez. Iv, 4 gennaio 2011, n. 158 (C.c. 11 Novembre 2010)

Pres. Morgigni – est. Brusco – p.m. Salzano (conf.) – ric. P.m. In proc. D’odorico

Guida in stato di ebbrezza y tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l y misurazione y centesimi di grammo y inclusione.

Guida in stato di ebbrezza y confisca del veicolo y l. N. 120/2010 Y trasformazione della confisca da sanzione penale accessoria a sanzione amministrativa accessoria y veicolo sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321 C.p.p. Y validità y inclusione.

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento della soglia di grammi 1,5 per litro stabilita dall’art. 186, comma 2, lett. c) del D.L.vo n. 285/1992, non occorre che venga raggiunto il livello di grammi 1,6, ma è sufficiente anche un’eccedenza misurabile in centesimi di grammo (principio affermato con riguardo ad un caso in cui il tasso alcolemico era risultato compreso tra grammi 1,54 e grammi 1,56). (nuovo c.s., art. 186) (3)

Attesa la natura di sanzione amministrativa accessoria che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, è venuta ad assumere la confi- sca del veicolo prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c) del D.L.vo n. 285/1992 per il caso di guida in stato di ebbrezza quando il tasso alcolemico risulti superiore a grammi 1,5 per litro, deve escludersi che possa conservare validità il sequestro preventivo del medesimo veicolo disposto ai sensi dell’art. 321 c.p.p. in vista della successiva confisca penale. (nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 224 ter; c.p.p., art. 321) (4)

(1, 2, 4) Sussiste un contrasto all’interno della sezione IV relativamente alla possibilità di disporre o meno il sequestro preventivo del veicolo, nell’ipotesi del reato previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), c.s., alla luce della nuova normativa introdotta dalla L. n. 120/2010 che ha trasformato la confisca del veicolo, per il reato di cui sopra, da sanzione penale accessoria a sanzione amministrativa accessoria. Secondo l’orientamento seguito dalla sentenza n. 170, a cui si aggiunge anche la precedente Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 2010, Gibellini, in questa Rivista 2010, 102, la sopravvenuta trasformazione della confisca non impedisce il mantenimento del sequestro già disposto. Difforme appare l’orientamento della sentenza n. 158 che sembra seguire la tesi sostenuta da Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2010, Bariani, ibidem e Cass. pen., sez. IV, 14 ottobre 2010, P.G. in proc. Fanton, ivi 2010, 997, secondo

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le quali la predetta trasformazione impedirebbe il mantenimento del sequestro penale a suo tempo disposto. In dottrina, L. BENINI, G. A. DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, collana Tribuna Juris, ed. La Tribuna, Piacenza 2010, II ediz., pp. 83 e ss.

(3) Conformemente, v. Cass. pen., sez. IV, 6 aprile 2010, Saccon, in questa Rivista 2010, 383. In dottrina, v. L. BENINI, G.A. DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, Tribuna Juris, ed. La Tribuna 2010, II ediz.

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Motivi della decisione

Con decreto in data 11 giugno 2010 il GIP presso il Tribunale di Verbania convalidava il sequestro preventivo eseguito in data 8 giugno 2010 in...

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