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I

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. IV, 22 NOVEMBRE 2010, N. 41080 (UD. 6 OTTOBRE 2010)

Pres. Galbiati – est. D’isa – p.m. (Conf.) – ric. P.m. In proc. Losacco

Guida in stato di ebbrezza y Confisca del veicolo y L. 29 luglio 2010, n. 120 y Trasformazione della confisca da sanzione penale accessoria a sanzione amministrativa accessoria y Conseguenze y Fattispecie in tema di sentenza di patteggiamento anteriore alla L. n. 120/2010 con cui è stata omessa la statuizione circa la confisca del veicolo.

In tema di confisca del veicolo nel caso di guida in stato di ebbrezza previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), c.s., nel testo modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, la sopravvenuta trasformazione della confisca da sanzione penale accessoria (quale precedentemente ritenuta dalle S.U. della Corte di cassazione con la sentenza n. 23428/2010) a sanzione amministrativa accessoria (quale definita nell’art. 224 ter c.s., introdotta dalla stessa citata L. n. 120/2010), lascia intatto il potere-dovere del giudice penale di disporre obbligatoriamente la suddetta misura con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta anche per fatti commessi anteriormente alla suindicata modifica normativa. (Nella specie la Corte ha pertanto annullato con rinvio, su ricorso del pubblico ministero, la sentenza di applicazione della pena con la quale era stato omesso di disporre, oltre alla sospensione della patente di guida, anche la confisca del veicolo). (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 224 ter; c.p.p., art. 444) (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. IV, 16 NOVEMBRE 2010, N. 40515 (C.C. 20 OTTOBRE 2010)

Pres. Galbiati – est. Marinelli – p.g. Galati (diff.) – ric. P.g. In proc. Tivari

Guida in stato di ebbrezza y Confisca del veicolo y L. n. 120/2010 y Trasformazione della confisca da sanzione penale accessoria a sanzione amministrativa accessoria y Conseguenze y Applicabilità retroattiva y Esclusione y Condizioni.

Non è suscettibile di applicazione retroattiva la confisca amministrativa del veicolo, quale prevista dal combinato disposto degli artt. 186, comma 2, lett. c), e 224 ter, c.s. (modificato, il primo, e introdotto, il secondo, dalla legge 29 luglio 2010, n. 120) nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per il reato di guida in stato di ebbrezza in presenza di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 224 ter; c.p.p., art. 444) (2)

(1-2) La sentenza n. 41080 ritiene applicabile, per il principio del favor rei, in ipotesi di omessa disposizione della confisca con la sentenza di cui all’art. 444 c.p.p., emessa precedentemente alla L. n. 120, la nuova disciplina della confisca, ossia quella amministrativa, lasciando al giudice penale il potere di applicarla. Contra, la sentenza n. 40515 che afferma, in relazione a fattispecie analoga, l’irretroattività dell’applicazione della confisca amministrativa del veicolo. Con specifico riguardo alla natura di sanzione amministrativa accessoria e non più penale della confisca di cui agli artt. 186 e 187 c.s., dopo le recenti modifiche al codice della strada introdotte dalla L. n. 120/2010, si vedano anche Cass. pen., sez. IV, 2 novembre 2010, G.A., in questa Rivista 2011, 22, e Trib. pen. Pisa 15 ottobre 2010, n. 481, imp. Mussi, ibidem. Le sentenze Corte cost. 26 maggio 2010, n. 196, ivi 2010, 581, e SS.UU. penali 18 giugno 2010, P.M. in proc. Caligo, ivi 2010, 699, avevano precedentemente affermato la natura di sanzione penale accessoria della confisca disposta ex artt. 186 e 187 c.s..

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bari ricorre in cassazione avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale dello stesso capoluogo, in data 1 luglio 2009, ex art. 444 c.p.p. nei confronti di Losacco Raffaele Cristiano in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, c.p.p..

Si denuncia violazione di legge per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e della confisca obbligatoria del veicolo.

Con richiesta scritta il Procuratore Generale ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio limitatamente alla omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo.

Osserva questa Corte che le doglianze sono fondate.

In materia di sanzione amministrativa accessoria della patente di guida si sono fissati dei principi che costituiscono ormai ius receptum, e precisamente quanto segue.

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Mentre nell’imperio del vecchio codice della strada la sospensione della patente di guida era qualificata come pena accessoria nella rubrica dell’art. 80 ter, introdotto dall’art. 142 della L. 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, l’art. 222 nuovo c.s. le ha riconosciuto espressamente il carattere di sanzione amministrativa accessoria.

Ne deriva che con la sentenza di condanna, ivi compresa quella ex art. 444 c.p.p., per il reato rubricato va disposta la sospensione della patente di guida (Cassazione penale, sez. IV, 5 luglio 1994, Mor; Cassazione penale, sez. VI, 6 dicembre 1995, n. 1663, Infante; Cassazione penale, sez. IV, 12 maggio 1995, n. 6437, Rossi; Cassazione penale, sez. IV, 21 settembre 1995, n. 10102, Calevi; Cassazione penale, sez. IV, 7 febbraio 1995, n. 1909, Licci; Cassazione penale, sez. VI, 29 settembre 1997, Cardaropoli), persino se la sospensione detta sia stata già disposta dal Prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal Prefetto (Cassazione penale, sez. IV, 27 marzo 1997, n. 3254).

Per quanto riguarda la omessa confisca del veicolo vanno fatte alcune osservazioni in ragione dello ius superveniens costituito dalla L. n. 120 del 2010 entrata in vigore nelle more del processo.

La disposizione normativa di cui all’art. 186 c.s. è stata parzialmente modificata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.

Nonostante la normativa si presti a rilevanti dubbi interpretativi nell’unitario contesto dell’intero testo normativo, appare doversi ritenere che, quanto alla confisca, si sia ora in presenza di una sanzione amministrativa accessoria e non di una pena accessoria, come in precedenza ritenuto dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte n. 23428 del 25 febbraio 2010 (in materia era pure intervenuta, com’è noto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 26 maggio 2010, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 186 c.s., comma 2, lett. c), limitatamente alle parole “ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2”). Tanto induce a ritenere soprattutto il richiamo della norma novellata (come quella dell’altrettanto novellato art. 187, comma 1), quanto al sequestro, all’art. 224 ter, introdotto con la legge di riforma, secondo cui “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell’art. 213, in quanto compatibili”. Per un verso, difatti, appare generale il richiamo alle “ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo”, sicché l’art. 224 ter appare ora prefigurare una disciplina unitaria per tutte le ipotesi di reato che comportino tale sanzione. Per altro verso, ove si dovesse ritenere che la confisca in questione abbia conservato la sua originaria natura penale, ci si troverebbe di fronte ad una evidente aporia sistematica e ad una disciplina abnorme e costituzionalmente illegittima: la procedura incidentale inerente al sequestro, finalizzata alla irrogazione di una pena accessoria, sarebbe del tutto arbitrariamente sottratta alla giurisdizione penale, ai suoi principi ed alle sue garanzie.

La ennesima legge di riforma del Codice della Strada non ha dettato alcuna disciplina transitoria in relazione ai sequestri disposti ed eseguiti sotto il vigore della precedente disciplina; ha, contraddittoriamente, rafforzato le sanzioni penali tipiche per l’illecito in questione (arresto ed ammenda, confermando la natura penale dell’illecito), ma ha riqualificato come amministrativa la sola natura della confisca. Non si tratta, quindi, di una “depenalizzazione” dell’illecito, ma della depenalizzazione solo della sanzione accessoria, tanto evocando i principi stabiliti dall’art. 2 c.p., comma 4 e art. 1, L. n. 689 del 1981 (Sez. Un., Rv. 197698).

La singolare (e forse inedita) situazione che con la legge di riforma si è venuta a delineare è diversa da quella tipica disciplinata dalla legge, come interpretata dalla predetta sentenza delle Sezioni Unite: non si è trasformato un illecito penale in illecito amministrativo, ma si è trasformata in amministrativa solo una sanzione accessoria, precedentemente penale, non iscrivibile al novero all’apparato sanzionatorio tipico dell’art. 17 c.p.. In siffatto contesto non può non ritenersi, per il principio del favor rei, applicabile la nuova disciplina di tale sanzione accessoria, il trattamento amministrativo (anziché penale) essendo, per definizione, più favorevole per l’imputato.

Per quelle fattispecie, come nel caso che ci occupa, erroneamente non disposte, l’impugnata sentenza va annullata con rinvio affinché venga disposta la confisca amministrativa.

Invero il legislatore con la richiamata novella, pur evincendosi da essa, come evidenziato, la natura amministrativa della confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, ha lasciato al giudice il potere di applicarla (obbligatoriamente) con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Dunque, analogamente a quanto...

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