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CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. UN., 20 OTTOBRE 2010, N. 37501 (UD. 15 LUGLIO 2010)

Pres. Fazzioli – est. Conti – p.g. Martusciello (conf.) – ric. Donadio

Termini processuali in materia penale y Sospensione nel periodo feriale y Impugnazione in materia di misure cautelari reali y Procedimenti per reati di criminalità organizzata y Operatività della sospensione y Esclusione.

La deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, fatta dall’art. 2, comma secondo, legge 7 ottobre 1969, n. 742, riguarda anche le procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali. (Mass. Redaz.) (att. c.p.p., art. 240 bis; l. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2) (1)

(1) Con la pronuncia in epigrafe le SS.UU. superano i contrapposti orientamenti esistenti in sede di legittimità fondati su una interpretazione letterale e divergente dei primi due commi dell’art. 2. Si rinvia ai precedenti citati in motivazione. Sempre in parte motiva la Corte ha altresì precisato che, per identi- ficare i procedimenti ai quali si applica la disposizione menzionata, non deve guardarsi alla situazione del singolo indagato, bensì alla sua collocazione nell’ambito di un procedimento di criminalità organizzata, dovendosi ritenere tale quello che ha ad oggetto un reato associativo. In tal senso è dunque irrilevante che lo specifico reato contestato allo stesso indagato sia eventualmente aggravato dal fine di agevolare un sodalizio mafioso, rilevando invece soltanto che la stessa contestazione si inserisca nell’ambito del medesimo procedimento qualificabile, per l’appunto, di criminalità organizzata. Si veda, infine, Cass. pen., sez. un., 26 giugno 1996, Giammaria, in questa Rivista 2006, 1406, secondo cui la non operatività della sospensione durante il periodo feriale, nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, dei termini delle indagini preliminari, si estende anche ai termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. Con decreto in data 2 luglio 2009 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, su richiesta del Pubblico ministero, disponeva il sequestro preventivo, a norma degli artt. 321 c.p.p. e 12 sexies d.l. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 356 del 1992, di beni mobili e immobili formalmente intestati o ritenuti nella effettiva disponibilità di Rocco Antonio Donadio, sottoposto a indagini, tra l’altro, relativamente al reato di omicidio, aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

  2. Decidendo sulla richiesta di riesame presentata in data 25 luglio 2009 dal Donadio a norma dell’art. 324 c.p.p., il Tribunale di Catanzaro - al quale gli atti su cui si fondava il provvedimento impugnato erano stati trasmessi dal Pubblico ministero il giorno 27 luglio 2009 - con ordinanza del 17 settembre 2009, depositata, quanto al dispositivo, in data 21 settembre, e, nella sua integralità, in data 15 ottobre 2009, revocava il sequestro di uno solo dei beni sequestrati, del quale ordinava la restituzione all’avente diritto, confermando nel resto il provvedimento impugnato.

    Con riferimento alla eccezione proposta dalla difesa di perdita di efficacia del decreto di sequestro a causa del superamento del termine di dieci giorni per l’emissione della decisione sulla richiesta di riesame (a norma degli artt. 324 commi 5 e 7 e 309 commi 9 e 10 c.p.p.), il Tribunale osservava, rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità, che in materia di misure cautelari reali non operava la previsione derogatoria alla sospensione feriale dei termini di cui all’art. 240 bis, comma 2, disp. coord. cod. proc. pen. (recte, di cui al comma secondo dell’art. 2 legge 7 ottobre 1969, n. 742, inserito dalla legge di conversione n. 356 del 1992), concernente i procedimenti per reati di criminalità organizzata, quale quello in questione, riguardando tale previsione solo i procedimenti relativi alle misure cautelari personali.

  3. Ha proposto ricorso per Cassazione l’indagato a mezzo del difensore avv. Cesare Badolato, che, con un unico motivo, denuncia violazione della legge processuale, deducendo che il sequestro aveva perso di efficacia, stante la tardività della decisione del Tribunale del riesame, emessa il 17 settembre 2009, rispetto al termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla ricezione degli atti, avvenuta il giorno 26 luglio (recte, 27 luglio) 2009, e al riguardo osservando che la ricordata disposizione di legge prevede, per tutti i procedimenti in materia di criminalità organizzata, compresi quelli incidentali, di qualsiasi natura, la non operatività del regime di sospensione del decorso dei termini cadenti nel periodo feriale.

  4. Il ricorso veniva assegnato alla Prima sezione penale, che, con ordinanza emessa all’esito della udienza camerale del 6 maggio 2010, depositata il successivo 9 giugno, ne ha rimesso la trattazione alle Sezioni unite, a norma dell’art. 618 c.p.p., rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa la questione, dedotta dal ricorrente, relativa all’applicabilità della deroga alla sospensione dei termini procedurali in periodo feriale ai procedimenti incidentali in materia di misure cautelari reali nell’ambito di procedimenti per reati di criminalità organizzata, quale doveva essere senz’altro considerato quello in esame, essendo stata contestata al Donadio la circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

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    Si osserva al riguardo che la giurisprudenza di legittimità ha espresso sul punto due diversi orientamenti: l’uno, più risalente nel tempo, per il quale detta deroga vale solo “con riferimento alle misure cautelari personali”, interpretandosi il rinvio operato dall’art. 2 legge n. 742 del 1969, (“La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al comma primo non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”) come fatto all’intera disposizione del comma primo, e quindi anche al presupposto riferentesi ai “procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare”; l’altro, più recente, per il quale invece il rinvio contenuto nel secondo comma riguarda la sola prima parte del comma primo, e cioè quella che menziona tutti i “termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari”, senza potersi fare alcuna distinzione tra procedure in materia di misure personali e quelle in materia di misure reali.

    Si precisa poi nella ordinanza che la risoluzione della questione interpretativa è rilevante ai fini del decidere, posto che “la richiesta di riesame (è) stata presentata (...) in data 25.07.2009”, mentre l’ordinanza impugnata è stata “emessa il 17 settembre 2009” e quindi ben oltre il termine previsto dalla legge a pena di “caducazione del provvedimento ablatorio”.

  5. Il Presidente Aggiunto, con decreto dell’11 giugno 2010, ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite penali, fissando per la sua trattazione l’odierna udienza in camera di consiglio.

  6. Il difensore del ricorrente ha in data 5 luglio 2010 depositato memoria, nella quale espone le ragioni, derivanti a suo avviso sia dalla lettera della legge sia dalla sua ratio, per le quali deve ritenersi che nell’ambito di ogni procedimento riguardante la materia della criminalità organizzata operi la deroga al regime di sospensione dei termini cadenti in periodo feriale, a prescindere dalla contestazione mossa al singolo imputato e qualunque ne sia la specifica condizione.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

  7. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente:

    “Se la deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata fatta dall’art. 2, comma secondo, legge 7 ottobre 1969, n. 742, riguardi anche gli incidenti cautelari aventi ad oggetto misure reali”.

  8. Il comma secondo dell’art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, inserito dall’art. 21 bis del d.l. n. 306 del 1992, a sua volta inserito dalla Legge di Conversione n. 356 del 1992, così recita:

    “La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”.

    A sua volta, il comma primo dell’art. 2 della medesima legge n. 742 del 1969, come sostituito dal d.l.vo 20 luglio 1990, n. 193 (disp. coord. c.p.p.) richiamato dalla disposizione che precede, così recita:

    “In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini”.

  9. Come osservato dalla ordinanza di rimessione, sul tema posto all’esame delle Sezioni unite è da registrare un contrasto nell’ambito della giurisprudenza di legittimità.

    Secondo un primo orientamento (che appare espresso nella sua compiuta aderenza al quesito in esame da Sez. VI, 3 marzo 2008, dep. 12 marzo 2008, n. 11142, Mannina, e da Sez. II, 18 dicembre 2007, dep. 10 gennaio 2008, Di Fazio), la deroga alla sospensione dei termini procedurali in periodo feriale fatta per i procedimenti per reati di criminalità organizzata vale, quanto ai procedimenti incidentali cautelari, solo con riferimento alle misure cautelari personali, interpretandosi il rinvio operato dal comma secondo dell’art. 2 della legge n. 742 del 1969, come fatto all’intera disposizione del comma primo, e quindi anche al presupposto riferentesi ai “procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare”; secondo l’altro (Sez. I, 3 febbraio 2010, dep. 12 febbraio 2010, n. 5793, Briguori, Rv. 246577; Sez. I, 3 febbraio 2010, dep. 26 febbraio 2010, n. 7943, Coccia, Rv. 246248; Sez. I, 2 marzo 2010, dep. 15 marzo 2010, n. 10293, Nicoletti, Rv. 246520), tale rinvio riguarda la sola prima parte del comma primo, e cioè quella che menziona tutti i...

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