Contrasti

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine697-721

Page 697

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE sez. un., 21 aprile 2010, n. 15208 (ud. 25 febbraio 2010). Pres. Gemelli – Est. Fiale – P.M. Ciani (Conf.) – Ric. Mills

Corruzione – Corruzione in atti giudiziari – Corruzione susseguente – Configurabilità – Fattispecie.

Corruzione – Corruzione in atti giudiziari – Nozione di atto giudiziario – Individuazione.

Corruzione – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio – Momento consumativo del reato – Accettazione della promessa – Ipotesi di promessa seguita da dazione – Momento consumativo – Dazione – Fattispecie.

Imputato – Dichiarazioni – Indizianti – Dichiarante – Veste di testimone ovvero di imputato di reato connesso – Verifica del giudice – Criteri.

Prova penale – Disposizioni generali – Diritto alla prova – Potere del giudice di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti – Ambito di operatività – Indicazione.

Difesa e difensori – Garanzie di libertà – Perquisizioni e sequestri – Sequestro di carte e documenti – Divieti imposti dalla legge – Documenti nella esclusiva disponibilità dell’indagato – Privi di finalizzazione all’espletamento delle funzioni del difensore – Operatività dei divieti – Esclusione – Fattispecie.

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale – Rogatorie – Esecuzione – Atti assunti per rogatoria all’estero – Deposizione testimoniale – Segreto professionale secondo la legge italiana – Utilizzabilità.

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale – Rogatorie – Esecuzione – Convenzione europea di assistenza giudiziaria – Prova testimoniale avanti al giudice straniero – Mancata presenza del giudice italiano – Potere giurisdizionale del giudice italiano – Esclusione – Fattispecie.

Parte civile – Danni – Diritto al risarcimento – Cor-ruzione in atti giudiziari – Danno non patrimoniale – Configurabilità.

Il delitto di corruzione in atti giudiziari si configura pur quando il denaro o l’utilità siano ricevuti, o di essi sia accettata la promessa, per un atto già compiuto, cosiddetta corruzione susseguente. (Fattispecie relativa a falsa deposizione testimoniale resa nell’ambito di un processo penale). (c.p., art. 319) (1)

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 319 ter cod. pen., è “atto giudiziario” l’atto funzionale ad un procedimento giudiziario, sicché rientra nello stesso anche la deposizione testimoniale resa nell’ambito di un processo penale. (c.p., art. 319) (2)

Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa ovvero con la dazione – ricezione dell’utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione – ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l’offesa tipica, il reato viene a consumazione. (Nella specie, relativa a promessa e successiva dazione di somma di denaro mediante il versamento della stessa in un conto societario non intestato all’imputato, il momento consumativo è stato individuato in quello di utilizzazione di fatto della somma quale comportamento da lui tenuto “uti dominus”). (c.p., art. 318; c.p., art. 319; c.p., art. 319) (3)

In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità. (c.p.p., art. 63; c.p.p., art. 197; c.p.p., art. 210) (4)

Il diritto alla prova riconosciuto alle parti implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici. (c.p.p., art. 190; c.p.p., art. 495) (5)

I limiti imposti dall’art. 103 cod. proc. pen. quali “garanzie di libertà del difensore”, con specifico riferimento al sequestro, non possono riguardare documenti nella sfera di pertinenza esclusiva dell’imputato, privi di una finalizzazione attuale all’espletamento delle funzioni del difensore. (Fattispecie di sequestro, ritenuto legittimo, di documenti in bozza rinvenuti in luoghi in uso all’imputato e non già “presso il difensore”). (c.p.p., art. 103; c.p.p., art. 254; att. c.p.p., art. 35) (6)

In materia di assistenza giudiziaria penale, sono utilizzabili le deposizioni testimoniali rese in sede di rogatoria all’estero da soggetti che, secondo la legge italiana, avrebbero potuto avvalersi del segreto pro-Page 698fessionale ex art. 200 cod. proc. pen.. (c.p.p., art. 191; c.p.p., art. 200; c.p.p., art. 729) (7)

In tema di applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria, è valida la prova testimoniale assunta nel giudizio avanti al giudice straniero senza la presenza, pur richiesta, del giudice italiano. (c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 191; c.p.p., art. 727; c.p.p., art. 729) (8)

È configurabile in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento al reato di corruzione in atti giudiziari, il danno, di natura non patrimoniale, derivante dalla lesione degli interessi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione della giustizia. (Fattispecie di falsa deposizione resa nell’ambito di un processo penale). (c.c., art. 2059; c.p., art. 185; c.p., art. 319; c.p.p., art. 538) (9)

    (1-9) Si vedano, per tutte, le interessanti note di udienza dell’Avv. Gen. GIANFRANCO CIANI riportate in calce alla motivazione della sentenza delle SS.UU.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 17 febbraio 2009, dichiarava Donald David Mackenzie Mills colpevole del reato di corruzione in atti giudiziari e lo condannava alla pena principale di anni quattro e mesi sei di reclusione, a quella accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, liquidato in complessivi euro 250.000,00, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio.

All’imputato – a seguito della modifica dell’imputazione effettuata, ad istruzione dibattimentale già iniziata, all’udienza del 14 dicembre 2007, ed essenzialmente incentrata su una diversa descrizione, rispetto alla originaria contestazione, delle modalità esecutive del fatto storico, rimasto identico nei suoi elementi essenziali, e su una diversa data di commissione del fatto (29 febbraio 2000 in luogo di 2 febbraio 1998) – era stato contestato:

- il delitto di cui agli artt. 110, 319, 319 ter cod. pen. “perché, in concorso con Silvio Berlusconi, deponendo Mills, in qualità di testimone, nei processi penali a carico di Berlusconi denominati:

* Arces ed altri, relativo a reati di corruzione nei confronti di militari della Guardia di Finanza;

* All Iberian, relativo a reati di falso in bilancio della “Fininvest spa” e finanziamento illegale dei partiti politici, accettava da Carlo Bernasconi, su disposizione di Silvio Berlusconi, la promessa di una somma di danaro per compiere atti contrari ai doveri d’ufficio del testimone, denaro confluito, e di seguito occultato, nella massa di fondi di proprietà di Diego Attanasio movimentati – su istruzioni di Mills – presso conti bancari a Londra, in Svizzera a Gibilterra e altrove attraverso plurime operazioni di trasferimento e investimenti azionari ed infine entrato nella disponibilità di David Mills con l’intestazione a suo nome, in data 29 febbraio 2000, di 2.802 unità del fondo Torrey Global Offshore Fund del valore nominale di $ 600.000.

In particolare, al fine di favorire Silvio Berlusconi, e per effetto della retribuzione promessa, affermava il falso e taceva ciò che era a sua conoscenza in ordine al ruolo dello stesso Berlusconi nella struttura di trust, società offshore e fondi extra bilancio creata dallo stesso Mills alla fine degli anni ‘80 e convenzionalmente denominata “Fininvest B Group”, utilizzata nel corso del tempo per attività illegali e operazioni riservate del Gruppo Fininvest:

- nel corso dell’escussione in data 20 novembre 1997 nel procedimento Arces:

  1. omettendo di dichiarare, pur specificamente interrogato, che la proprietà delle società offshore del Fininvest B Group faceva capo a Silvio Berlusconi;

  2. omettendo di riferire la circostanza del colloquio telefonico avuto con Silvio Berlusconi nella notte di giovedì 23 novembre 1995, avente quale argomento la società All Iberian e il finanziamento illegale di 10 miliardi di lire erogato da Berlusconi, tramite All Iberian, a Bettino Craxi;

  3. dichiarando circostanze false in ordine al compenso di circa 1,5 milioni di sterline (c.d. dividendo Horizon) ricevuto una tantum nel 1996 a seguito di accordi con Silvio Berlusconi, affermando che si trattava di una plusvalenza di spettanza di quella società che “i clienti” avevano ritenuto al momento di non ritirare;

    - nel corso dell’escussione in data 12 gennaio 1998 nel procedimento All Iberian:

  4. evitando nuovamente di rispondere alle domande sulla proprietà delle società offshore (cfr. pag. 121 ss. verbale d’udienza 12 gennaio 1998: “non spetta a me dire chi è il proprietario, chi no” e pag. 129: “per rispondere alla sua prima domanda sulla proprietà, cioè vorrei chiarire un po’ la questione. La proprietà è rimasta un po’ vaga, come dicevo prima, perché nessuno ha detto: io sono il proprietario di queste società...il cliente era il gruppo Fininvest”);

  5. per quanto riguarda “Century One Ltd” e “Universal One Ltd”, società offshore costituite da Mills per conto di Silvio Berlusconi, che avevano ricevuto dal gruppo Fininvest – a fronte di fittizie vendite di diritti televisivi – ingenti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT