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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine365-374

Page 365

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE sez. un., 22 aprile 2010, n. 9523. Pres. Carbone – Est. Spirito – P.M. Iannelli (diff.) – Ric. Impresa Edile Mazzetto Ivano (Avv. Suppiej) c. Cominotto ed altro (Avv.ti Petrillo e Jevolella)

Procedimento civile in genere – Litisconsorzio necessario – Integrazione del contraddittorio – Efficacia sanante processuale e sostanziale – Sussistenza – Idoneità ad interrompere la prescrizione ed impedire la decadenza nei confronti delle parti originariamente pretermesse – È tale

Prelazione e riscatto – Esercizio del riscatto – Nei confronti di uno solo dei coniugi in regime di comunione legale – Integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge pretermesso – Sanatoria della decadenza e della prescrizione – Sussistenza

In ipotesi di litisconsorzio necessario, l’integrazione del contraddittorio prevista dall’art. 102 c.p.c., comma 2, ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che essa interviene a sanare l’atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ed è altresì idonea ad interrompere la prescrizione e ad impedire la decadenza anche nei confronti delle parti necessarie originariamente pretermesse. (c.p.c., art. 102) (1)

Il diritto di riscatto previsto dall’art. 39 della legge n. 392 del 1978 deve essere esercitato dall’avente diritto alla prelazione nei confronti di tutti gli acquirenti comproprietari del bene (compreso il coniuge in comunione legale dei beni che lo abbia acquistato ai sensi della lett. a) dell’art. 177 c.c.), i quali sono litisconsorti necessari nella relativa controversia. Laddove il diritto di riscatto sia esercitato in via giudiziaria e l’azione sia proposta tempestivamente (entro il termine di sei mesi dalla trascrizione dell’atto, stabilito dal menzionato art. 39) solo contro uno o alcuni degli acquirenti, il consolidamento dell’acquisto è impedito nei confronti di tutti, a condizione che la nullità dell’originaria domanda (dovuta, appunto, alla mancata notificazione a tutti i litisconsorti) sia sanata dall’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie inizialmente pretermesse. (c.c., art. 177; c.p.c., art. 102; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 39) (2)

    (1) Sulla circostanza che l’atto introduttivo notificato nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari interrompe la prescrizione rispetto a tutti i pretermessi, nel caso in cui il litisconsorzio venga poi integrato nei confronti di tutti costoro, si rinvia – tra le tante – a Cass. 26 luglio 2002, n. 11005, in Arch. civ. 2003, 556.

    (2) Espressione dell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’integrazione del contraddittorio ha effetti di natura processuale e non sostanziale possono ritenersi: Cass. 18 marzo 2008, n. 7271, in questa Rivista 2008, 419; Cass. 29 maggio 1998, n. 5340, ivi 1998, 532. Nel senso, invece, che la tempestiva riassunzione del processo interrotto, eseguito nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, impedisce ogni decadenza o preclusione, poiché i suoi effetti conservativi si estendono agli altri soggetti necessari, nei cui confronti, in difetto di loro spontanea costituzione, deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio, v. Cass., 28 marzo 2002, n. 4488, in Arch. civ. 2003, 91.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Il processo

    Il Mazzetto propose domanda di riscatto, quale locatario, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 392 del 1978, dell’immobile da lui condotto in locazione come ufficio e deposito della propria impresa edile, che i proprietari (tali eredi Bortoluzzi) avevano venduto al Caminotto. Quest’ultimo, costituitosi, eccepì la decadenza dal diritto di riscatto per non essere stato esercitato anche nei confronti di sua moglie (Jolanda Bianchi) con la quale era in regime di comunione legale dei beni al momento dell’acquisto. Integrato il contraddittorio nei confronti di Jolanda Bianchi, il Tribunale di Venezia, accogliendo l’eccezione del convenuto, respinse la domanda di riscatto.

    La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia, la quale ha ritenuto: che il tempestivo esercizio del riscatto nei confronti di uno dei coniugi non ha nei confronti dell’altro efficacia interruttiva del termine semestrale di decadenza stabilito dal summenzionato art. 39; che non ha rilievo l’integrazione dei contraddittorio nei confronti del coniuge del convenuto, riguardando tale integrazione l’aspetto processuale del litisconsorzio necessario e non la decadenza dal diritto di riscatto.

    L’Impresa edile Ivano Mazzetto, in persona del titolare Ivano Mazzetto ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di un unico motivo. Hanno risposto con controricorso il Caminotto e la Bianchi.

    La terza sezione civile della Corte, investita della causa, ha reso ordinanza di rimessione degli atti al Primo Presidente, ritenendo sussistere sul tema un contrasto giurisprudenziale o, comunque, una questione di massima di particolari importanza.

    La causa è stata, dunque, rimessa al giudizio di queste sezioni unite.

  2. La questione

    Nella vicenda in trattazione è indiscusso che il diritto di riscatto previsto dall’art. 39 della legge n. 392 deI 1978Page 366 debba essere esercitato non solo nei confronti dell’acquirente dell’immobile, ma anche del coniuge in comunione legale dei beni, nel termine decadenziale di sei mesi dalla trascrizione dell’atto; così come è indiscusso che l’esercizio stesso possa avvenire anche direttamente in via giudiziaria e che, in questo caso, tra i coniugi esiste il litisconsorzio necessario. Piuttosto, si chiede alle sezioni unite di stabilire se, una volta esercitato tempestivamente il riscatto in via giudiziaria nei confronti del solo acquirente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge in comunione dei beni valga a sanare la decadenza in cui sia eventualmente incorso il riscattante rispetto a quest’ultimo.

    A sostegno della soluzione positiva il ricorrente sostiene che la proposizione tempestiva della domanda nei confronti dell’acquirente costituisce, al sensi dell’art. 2966 c.c., una causa d’impedimento della decadenza; dunque, «la costituzione in giudizio del litisconsorte necessario... ha sanato il vizio processuale con effetti retroattivi al momento della proposizione della domanda giudiziale avvenuta con il deposito del ricorso...».

    Dal canto suo, l’ordinanza di rimessione individua due indirizzi giurisprudenziali:

    - uno, che può definirsi di carattere sostanziale, con il quale s’afferma che: nel giudizio di riscatto, l’omessa citazione del coniuge non contraente (comproprietario ex lege e litisconsorte necessario) non determina l’inammissibilità dell’azione, bensì impone l’integrazione del contraddittorio; l’avvenuta integrazione, tuttavia, non è idonea a sanare la decadenza sopravvenuta per il decorso del termine fissato dall’art. 39, senza che il conduttore abbia esercitato il riscatto nei confronti del coniuge dell’acquirente in regime di comunione legale dei beni; dunque, l’integrazione del contraddittorio ha effetti di carattere processuale e non sostanziale (indirizzo, questo, sviluppatosi sia in relazione al riscatto di immobili urbani, ex art. 39 citato, sia agricoli, per il quale cfr. Cass. 7271/2008-6879/2008-5340/1998);

    - un altro, sviluppatosi in ambito processuale e precisamente in tema di integrazione del contraddittorio, in ragione del quale la tempestiva notifica dell’atto nei confronti di uno dei litisconsorti è idonea ad impedire la decadenza anche nei confronti degli altri, ai quali l’atto sia stato notificato tardivamente, valendo quest’ultima notificazione come atto integrativo del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (sul punto sono richiamate Cass. 19963/2005, quanto alla decadenza di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.; nonché Cass. 4488/2002, quanto alla tempestiva riassunzione del processo nei confronti di uno solo dei litisconsorti, con effetti conservativi estesi agli altri soggetti necessari).

    Rilevati questi indirizzi, l’ordinanza di rimessione (dato atto che il diritto di riscatto può essere esercitato in via extragiudiziale, sia in via giudiziale) si interroga intorno alla possibilità di applicare il secondo indirizzo («la normativa processuale») nel caso in cui il diritto sia esercitato in via giudiziale.

    Per dare risposta al quesito come sopra delineato, occorre, dunque, chiedersi, innanzitutto, se nella fattispecie in esame esista litisconsorzio necessario tra i coniugi in comunione legale dei beni ed, in caso positivo, valutare poi se l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quello che non ha partecipato all’atto d’acquisto comporti anche l’effetto sostanziale di sanare le decadenze eventualmente intervenute.

  3. I precedenti

    Volendo indagare in maniera più profonda la giurisprudenza sul tema, notiamo che essa s’è per la maggior parte interessata dell’esistenza del litisconsorzio necessario tra coniugi (il contraente ed il non contraente), con la conseguente necessità che il riscatto venga esercitato nei confronti di entrambi. Soluzione, come s’è visto, ormai non più in discussione.

    I precedenti che, invece, specificamente trattano degli effetti dell’integrazione del contraddittorio sono quelli menzionati nell’ordinanza di rimessione.

    Il più recente (Cass. n. 7271/2008) si limita ad enunciare il principio secondo cui l’integrazione del contraddittorio vale ad impedire la declaratoria d’inammissibilità dell’azione di riscatto, ma non a sanare la «decadenza sostanziale» sopravvenuta a causa del decorso del termina dell’art. 39 della legge n. 392 del 1978. A corredo non esiste una approfondita argomentazione, piuttosto la decisione appare come mero vaglio di correttezza della sentenza d’appello.

    L’altro precedente (Cass. n. 6879/2008), nell’affermare la necessità dell’integrazione del contraddittorio ai soli fini dell’ammissibilità dell’azione di riscatto, senza alcuna influenza sul termine di decadenza spirato, si limita ad adeguarsi a Cass. n. 5340/1998.

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