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AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE DI CASSAZIONE PENALE sez. un., 3 marzo 2010, n. 12433 (ud. 26 novembre 2009). Pres. Gemelli – Est. Fiandanese – P.M. Palombarini (diff.) – Ric. Nocera

Reato – Elemento soggettivo (psicologico) – Dolo – Dolo eventuale – Riferimento al presupposto della condotta – Configurabilità

Ricettazione – Elemento soggettivo – Dolo – Eventuale – Configurabilità – Sussistenza – Condizioni

Acquisto di cose di sospetta provenienza – Provenienza da delitto delle cose acquistate – Certezza della provenienza delle cose da reato – Necessità – Esclusione – Configurabilità del reato – Condizioni

In tema di ricettazione, il dolo eventuale riguarda, oltre alla verificazione dell’evento, il presupposto della condotta, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilità dell’esistenza del presupposto stesso e nell’accettazione dell’eventualità di tale esistenza. (c.p., art. 43; c.p., art. 648) (1)

L’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che e’ configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, ne’ potendo consistere in un mero sospetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale e’ ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza). (c.p., art. 43; c.p., art. 648) (2)

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza non occorre che sia accertata la provenienza delle cose da reato, perchè è richiesta solo la prova dell’acquisto o della ricezione, senza gli opportuni accertamenti, di cose rispetto alle quali l’agente abbia motivi di sospetto circa la loro provenienza, come indicati nell’art. 712 cod. pen.. (c.p., art. 712) (3)

    (1) Si vedano Cass. pen. sez. un., 12 aprile 1996, Mele, in questa Rivista 1196, 1160; Cass. pen. sez. un., 25 gennaio 1994; Cassata, ivi 1994, 748 e Cass. pen. sez. un., 25 marzo 1992 Casu, ivi 1992, 736.

    (2) Con la presente pronuncia, le SS.UU. compongono il contrasto di giurisprudenza sulla configurabilità del dolo eventuale nella ricettazione. In dottrina v. SAPONE NATALINO, Compatibilità del dolo eventuale con il delitto di ricettazione, in questa Rivista 1995, 140.

    (3) La giurisprudenza prevalente è nel senso della massima in epigrafe. Si vedano Cass. pen., sez. II, 16 luglio 1992, Murenu, in questa Rivista 1993, 621; Cass. pen., sez. II, 14 marzo 1981, Acquafredda, ivi 1982, 575; Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 1981, Vezza, ivi 1981, 425. Di opposto tenore Cass. pen., sez. II, 7 luglio 1994, Manduano, pubblicata per esteso ivi 1995, 764, secondo cui la ratio dell’art. 712 c.p. è rappresentata dalla finalità di evitare che venga agevolata la fruizione di profitti derivanti da delitti offensivi del patrimonio e conseguentemente, per la sussistenza del reato, la circostanza di fatto della provenienza delle cose da reato deve essere certa, trattandosi di elemento costitutivo della contravvenzione medesima.

RITENUTO IN FATTO

  1. Mario Nucera, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 20 settembre 2006 con la quale la Corte di appello di Torino, riformando parzialmente la decisione di primo grado, gli ha riconosciuto le attenuanti degli artt. 62, n, 6, e 62 bis c.p. e ha rideterminato in tre mesi di reclusione e cento euro di multa la pena inflitta al ricorrente per i reati previsti dall’art. 648 c.p. e dall’art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143.

    Risulta dalla sentenza impugnata che Nocera, a bordo dell’autovettura tg. (...), aveva utilizzato per il pagamento del pedaggio autostradale al casello di Cigliano (VC) una tessera Viacard del valore nominale di lire 50.000, che era stata ritirata dall’operatore perché, dopo essere stata usata per l’ultima volta lecitamente il 14 aprile 1999, era stata rigenerata e poi utilizzata indebitamente il 7 giugno 2000 e successivamente altre sei volte. Nocera si era giustificato affermando di avere acquistato la tessera da uno sconosciuto, che all’interno di un’area di servizio gliela aveva venduta dicendo di essere rimasto senza benzina e con poco denaro.

    Per questo fatto, in seguito a un giudizio abbreviato, il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e di uso indebito della tessera Viacard.

    La corte di appello aveva confermato la condanna ritenendo che le circostanze dell’acquisto dimostrassero quanto meno l’esistenza di un dolo eventuale, in presenza del quale doveva ravvisarsi il reato di ricettazione e non quello di incauto acquisto. Inoltre, dopo avere aggiunto che l’imputato non aveva dato una giustificazione del proprio acquisto, perché aveva riferito circostanze incontrollabili, la Corte aveva rilevato che secondo una giurisprudenza consolidata «la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza».

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    Il ricorrente, denunciando erronea applicazione della legge e vizi di motivazione, ha innanzi tutto contestato che la responsabilità per il reato di ricettazione e per quello previsto dall’art. 12 d.l. n. 143 del 1991 possa essere affermata sulla base di un mero dolo eventuale, poi ha sostenuto che le circostanze in cui era avvenuto l’acquisto della tessera Viacard non erano tali da farne ritenere la probabile provenienza illecita. Secondo il ricorrente l’addebitargli l’impossibilità di controllare giudiziariamente la giustificazione offerta nascondeva «una presunzione di colpevolezza e una sostanziale inversione dell’onere della prova»; comunque la mancanza di giustificazione non avrebbe potuto, di per sé sola, essere considerata indicativa della conoscenza da parte sua della provenienza delittuosa della cosa. Infine, con riferimento al delitto dell’art. 12 d.l. n. 143 del 1991 il ricorrente ha dedotto che la tessera Viacard non rientra tra i documenti previsti da tale disposizione e che nel caso in questione mancava sia il fine di profitto sia l’uso indebito della carta.

  2. La seconda sezione di questa Corte con ordinanza del 19 giugno 2009 ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite, a norma dell’art. 618 c.p.p., avendo rilevato l’esistenza di un contrasto sulla configurabilità del reato di ricettazione quando l’agente non conosce la provenienza delittuosa della cosa ma se ne rappresenta la probabilità o la possibilità.

    Come ha ricordato la sezione rimettente, secondo un primo orientamento nel delitto ex art. 648 c. p. è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale - nella valutazione operata dal giudice di merito in conformità alle regole della logica e dell’esperienza - sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res, ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza.

    Secondo un altro...

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