DECRETO LEGISLATIVO 22 Giugno 2007, n. 109 - Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Viste le risoluzioni n. 1267/1999, n. 1333/2000, n. 1363/2001, n. 1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004, n. 1617/2005 e n. 1735/2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;

Vista la risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;

Visti la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ed il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entita', destinate a combattere il terrorismo e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;

Visti la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, recanti specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entita' associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaida e ai Talebani, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunita' europea per il contrasto dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 22, comma 1, lettere c) e bb), che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi al fine di dare attuazione alla direttiva 2005/60/CE nella parte relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e al fine di prevedere modalita' operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 nonche' dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunita' europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

  1. per "finanziamento del terrorismo" si intende: "qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti";

  2. per "regolamenti comunitari" si intendono: "i regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato CE, adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale e l'attivita' dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU";

  3. per "fondi" si intendono: "le attivita' ed utilita' finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:

    1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

    2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

    3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonche' gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attivita';

    5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

    6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

    7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

    8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni";

  4. per "risorse economiche" si intendono: "le attivita' di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi";

  5. per "congelamento di fondi" si intende: "il divieto, in virtu' dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all'articolo 4, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi' da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprieta', il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio";

  6. per "congelamento di risorse economiche" si intende: "il divieto, in virtu' dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all'articolo 4, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia";

  7. per "soggetti designati" si intendono: "le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entita' designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all'articolo 4";

  8. per "legge antiriciclaggio" si intende: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del

    Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

    1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Il regolamento (CE) n. 2580/2001 e' pubblicato nella

    G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344.

    - Il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2001, n.

    290.

    - Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2001, n.

    293.

    - Il regolamento (CE) n. 881/2002 e' pubblicato nella

    G.U.C.E. 29 maggio 2002, n. L 139.

    - La legge 14 gennaio 2003, n. 7, e' pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2003, n. 21.

    - Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con...

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