Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

LEGGE 11 novembre 2005, n.231

Conversione in legge, con modificazioni, del

9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per

gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali

dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 novembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 6063)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro delle politiche agricole e forestali (Alemanno) il 12 settembre 2005.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 12 settembre 2005 con pareri del comitato per la legislazione, delle commissioni I, III, V, VI, VIII, X, XII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 20, 27, 28 settembre 2005; il 4, 11, 12, 13 ottobre 2005.

Esaminato in aula il 17, 18, 19, 20, 26, 27 ottobre 2005 ed approvato il 3 novembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3639)

Assegnato alla 9 commissione (Agricoltura), in sede referente, il 4 novembre 2005 con pareri delle commissioni 1, 3, 5, 6, 10, 12, 14 e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 7 novembre 2005.

Esaminato dalla 9 commissione, in sede referente, il 7 novembre 2005.

Esaminato in aula ed approvato il 9 novembre 2005.

Avvertenza

Il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

212 del 12 settembre 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 73.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 2005, N. 182

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente

"Art. 1. - (Interventi urgenti per taluni settori della

produzione agricola).

- 1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonche' ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

  1. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unita' di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003

    1. 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA; b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a); c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera b).

  2. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui la riserva di 69 milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non venga interamente utilizzata, l'AGEA e' autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma l, pari a 109 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

  4. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA e' autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

  5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n.

    71, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotto di 120 milioni di euro".

  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 5".

    Dopo l'articolo 1, sono inseriti...

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