DECRETO-LEGGE 9 settembre 2005, n. 182 - Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari

DECRETO-LEGGE 9 settembre 2005, n.182

Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore,

nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi a sostegno del comparto agricolo, con particolare riferimento alle problematiche del settore vitivinicolo, e per contrastare i fenomeni speculativi sui prezzi al consumo, nonche' misure di potenziamento dell'operativita' dell'AGEA per l'attuazione della politica agricola comune e per l'utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato; Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'operativita' dell'Ente irriguo Umbro-Toscano e di garantire le celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O.; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle attivita' produttive, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

E m a n a

il seguente decreto-legge

Art. 1.

Interventi urgenti nel settore vitivinicolo

  1. Ai produttori di uva da vino che conferiscono ai trasformatori il prodotto in attuazione di accordi con essi, sottoscritti dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dal Presidente della Giunta regionale interessata, si applica il regolamento (CE) n.

    1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

  2. Per far fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola oggetto degli accordi di cui al comma 1, l'AGEA e' autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola.

  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri, limiti e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2, limitatamente all'anno 2005.

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nella misura massima di 80,4 milioni di euro per il comma 1 e di 9,6 milioni di euro per il comma 2, per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n.

    22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

  5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22...

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