Cambi di riferimento del 9 gennaio 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369; Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore, e in particolare i commi 3, 4, e 6; Sentita la Societa' italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.); Sentite le associazioni di categoria interessate; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20 maggio 2002; Vista la relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 29 luglio 2002; A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338 1. All'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche

a) nell'alinea, sono soppresse le parole "ovvero multimediali"; b) la lettera b), e' sostituita dalla seguente: "b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;"; c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "(back-up)"; d) alla lettera d), le parole "dal produttore" sono soppresse; e) dopo la lettera h) e' inserita la seguente: "i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso.".

2. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, e' soppresso.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2001, n. 194, reca: "Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Societa' italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore".

Note alle premesse

- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166.

- Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante

"Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1942, n.

286.

- La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante "Nuove norme di tutela del diritto d'autore" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n. 206.

- Il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, e' il seguente

"Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'art. 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonche' su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'art. 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'art. 68 potra' essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi tra la S.I.A.E. e le associazioni delle categorie interessate.

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