DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2000, n.48 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di controllo, a fini fiscali, relativi a speciali contrassegni per bevande, acque minerali e prodotti vinosi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 79, 83 e 84, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
Vista la legge 2 maggio 1976, n. 160;
Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1o settembre 1976, n. 231;
Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 luglio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio
2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
E m a n a il seguente regolamento
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di controllo, a fini fiscali,
relativi a speciali contrassegni da applicare sui contenitori o sui mezzi di chiusura di
bevande e acque minerali nonche' di prodotti vinosi destinati alla vendita al consumo.
Art. 2.
Contrassegni 1. Sui contenitori e sui mezzi di chiusura di bevande e acque minerali nonche' di prodotti
vinosi destinati alla diretta vendita al consumo non si applica lo speciale contrassegno
di Stato di cui all'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, al decreto del Ministro
delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o settembre
1976, n. 231, ed al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133.
Art. 3.
Norma transitoria 1. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese possono continuare ad utilizzare i contenitori, i
recipienti, gli imballaggi e i mezzi di chiusura cui siano applicati i contrassegni
previsti dalla previgente normativa.
Art. 4.
Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni:
articolo 73, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160; il
decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1o settembre 1976, n. 231, ed il decreto del Ministro delle finanze in data 4
maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133.
Art. 5.
Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro delle finanze Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000 Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 10
NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca: "Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"...
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