DECRETO 29 ottobre 2008, n. 191 - Regolamento concernente: «Disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l''assicurazione obbligatoria della responsabilita'' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all''articolo 146 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2...

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare l'articolo 146, comma 4, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia degli atti delle imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni, che sono soggetti al diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati e quelli che ne sono esclusi, nonche' determina gli obblighi a carico delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di accesso;

Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007, con la quale l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del regolamento di cui al citato articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Sentito, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Garante per la protezione dei dati personali che ha comunicato i proprio parere, espresso in data 30 aprile 2008, con nota n. 10707/57976 del 5 maggio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 24 luglio 2008;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 16379 del 18 settembre 2008;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    2. «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

    3. «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

    4. «impresa gestionaria»: l'impresa tenuta alla gestione del danno ai sensi delle norme e delle convenzioni che regolano il sistema di' risarcimento diretto;

    5. «impresa debitrice»: l'impresa che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, e' tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dall'impresa gestionaria;

    6. «imprese» o «imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: le imprese di assicurazione con sede legale in Italia o in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio sul territorio della Repubblica dei rami 10 (esclusa la responsabilita' del vettore) e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, all'esercizio dei predetti rami;

    7. «punto vendita»: il locale ovvero la sede o la dipendenza dell'intermediario o della compagnia, accessibile al pubblico o adibito al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere il contratto o ritirare la documentazione attestante la copertura assicurativa obbligatoria.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

    recante Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cosi' recita:

    3) Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti...

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