Contraddittorio e intervento

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LIBRO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 15
Art. 26.SPESE DI GIUDIZIO
1. Quando emette una decisione, il
giudice provvede anche sulle spese
del giudizio, secondo gli articoli
91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice
di procedura civile, tenendo anche
conto del rispetto dei principi di
chiarezza e sinteticità di cui all’arti-
colo 3, comma 21 (I).
2. Il giudice condanna d’ufficio la
parte soccombente al pagamento di
una sanzione pecuniaria, in misura
non inferiore al doppio e non su-
periore al quintuplo del contributo
unificato dovuto per il ricorso intro-
duttivo del giudizio, quando la par-
te soccombente ha agito o resistito
temerariamente in giudizio. Al get-
tito delle sanzioni previste dal pre-
sente comma si applica l’articolo
15 delle norme di attuazione2 (II).
(I) Il comma è stato modificato dall’art.
160, in vigore dal 3 ottobre 2012, che
ha introdotto le seguenti parole “tenen-
do anche conto del rispetto dei principi
di chiarezza e sinteticità di cui all’art.
3, comma 2”.
(II) L’art. 1, co. 1, lett. f), d.lgs. 15 no-
vembre 2011, n. 195, in vigore dall’8 di-
cembre 2011, ha sostituito il comma che
1 Gli articoli 91 (condanna alle spese), 92
(condanna per singoli atti, compensazione
delle spese), 93 (distrazione delle spese) 94
(condanna di rappresentanti o curatori), 96
(responsabilità aggravata) e 97 c.p.c. (re-
sponsabilità di più soccombenti) sono ripor-
tati nell’appendice.
2 Per il contributo unificato si veda la tabel-
la in coda al testo.
prevedeva: “Il giudice, nel pronunciare
sulle spese, può altresì condannare, an-
che d’ufficio, la parte soccombente al
pagamento in favore dell’altra parte di
una somma di denaro equitativamente
determinata, quando la decisione è fon-
data su ragioni manifeste o orientamen-
ti giurisprudenziali consolidati”.
TITOLO III – AZIONI
E DOMANDE
CAPO I –
CONTRADDITTORIO
E INTERVENTO
Art. 27.CONTRADDITTORIO
1. Il contraddittorio è integralmente
costituito quando l’atto introduttivo
è notificato all’amministrazione re-
sistente e, ove esistenti, ai controin-
teressati3.
2. Se il giudizio è promosso solo
contro alcune delle parti e non si è
verificata alcuna decadenza, il giu-
dice ordina l’integrazione del con-
traddittorio nei confronti delle altre
entro un termine perentorio. Nelle
more dell’integrazione del contrad-
dittorio il giudice può pronunciare
provvedimenti cautelari interinali.
Art. 28.INTERVENTO
1. Se il giudizio non è stato promos-
so contro alcuna delle parti nei cui
confronti la sentenza deve essere
pronunciata, queste possono inter-
3 Art. 2 (nota 2).

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