Modifica dell'allegato al decreto ministeriale 29 dicembre 2005, recante: ??Imposizione degli oneri di servizio pubblico al fine di assicurare la continuita' territoriale della regione Sardegna, relativi ai servizi aerei di linea per le rotte Alghero-Bologna e vv., Alghero-Torino e vv., Cagliari-Bologna e vv., Cagliari-Torin...

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2005, n. 8, con il quale venivano imposti gli oneri di servizio pubblico sulle rotte: Alghero-Bologna e vv., Alghero-Torino e vv., - Cagliari-Bologna e vv., - Cagliari-Torino e vv., Cagliari-Firenze e vv., Cagliari-Verona e vv., Cagliari-Napoli e vv., Cagliari-Palermo e vv., Olbia-Bologna e vv., Olbia-Verona e vv.;

Considerato che nell'allegato al sopra citato decreto, al paragrafo 2.1.4 e' stata erroneamente indicata la rotta «Bologna-Torino» in luogo della rotta «Torino-Cagliari»;

Ritenuto necessario apportare le dovute correzioni al testo del sopra citato decreto ministeriale;

Decreta:

Articolo unico

Il paragrafo 2.1.4 dell'allegato al decreto ministeriale 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2005, n. 8, con il quale venivano imposti gli oneri di servizio pubblico sulle rotte: Alghero-Bologna e vv., Alghero-Torino e vv., Cagliari-Bologna e vv., Cagliari-Torino e vv., Cagliari-Firenze e vv., Cagliari-Verona e vv., Cagliari-Napoli e vv., Cagliari-Palermo e vv., Olbia-Bologna e vv., Olbia-Verona e vv., e' sostituito dal seguente:

2.1.4. - sulla rotta Cagliari-Torino:

a) Frequenze minime giornaliere: sulla rotta Cagliari-Torino dovranno essere garantiti almeno 1/2 * voli in andata e 1/2* in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua).

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovra' essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno quindici giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonche' comunicato alla Regione autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

b) Orari: La collocazione oraria dovra' tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e...

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