DECRETO 14 novembre 2008 - Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel biennio 2006-2007, nell''ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;

Visti gli articoli 34, 35, 36, e 37 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, di durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici;

Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 in base al quale il predetto decreto e' emanato a seguito di Accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente delegati e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenuto conto del dato associativo e del dato elettorale a regime, e del solo dato associativo fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'Accordo sindacale sulle modalita' di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;

Viste le disposizioni sulla rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 47-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 i cui principi sono ora codificati nel testo dell'art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ammette «alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato...» e che «Il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;

Visto che criteri, modalita' e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale non direttivo e non dirigente del...

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