DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2013, n. 132 - Regolamento concernente le modalita' di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. (13G00176)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante legge di contabilita' e finanza pubblica;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che individua le amministrazioni pubbliche ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, ed in particolare l'articolo 4, il quale ha disposto che le amministrazioni pubbliche in regime di contabilita' finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilita' finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione, definendo le caratteristiche del piano dei conti, le voci del piano dei conti e il contenuto di ciascuna voce;

Visto il comma 2 del predetto articolo 4, il quale dispone che le voci del piano dei conti sono definite in coerenza con il sistema delle regole contabili di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, nonche' con le regole definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia, con modalita' finalizzate a garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive modificazioni;

Visto in particolare il comma 3, lettera a), del predetto articolo 4, il quale dispone che con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 91, che individua il piano dei conti come strumento per l'adozione di un sistema integrato di scritturazioni contabili da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante e che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economico-patrimoniale;

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 91, relativo al piano dei conti e alla struttura dei documenti contabili;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, relativo alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare l'articolo 8 che prevede l'adozione di un piano dei conti integrato nella fase di sperimentazione;

Visto l'articolo 19 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha disposto, tra l'altro, il differimento al 31 dicembre 2012 del termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

Considerato che il Comitato dei principi contabili delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha elaborato il piano dei conti integrato in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge, con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 481, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 24 gennaio 2013;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 agosto 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni e denominazioni 1. Ai fini del presente decreto si adottano le seguenti definizioni: a) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni in contabilita' finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, diverse dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) piano dei conti integrato: elenco delle unita' elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, basato su una struttura gerarchica a piu' livelli;

c) livelli della articolazione del piano dei conti: strutture gerarchiche esplicative della natura finanziaria ed economica delle transazioni riconducibili alle unita' elementari di bilancio;

d) livelli minimi di articolazione del piano dei conti: livello base della struttura gerarchica necessario per accedere al sistema integrato di scritturazione contabile;

e) voce del piano dei conti: unita' elementare che costituisce il piano dei conti;

f) contenuto delle voci del piano dei conti: natura economica degli atti gestionali per la loro classificazione al livello elementare;

g) sistema integrato di scritturazione contabile: sistema di scritturazione contabile che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante in modo da assicurare l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale;

h) transazione elementare: ogni atto o fatto rilevante nell'ambito delle finalita' dell'amministrazione pubblica e oggetto delle rilevazioni contabili. La definizione e la codificazione della transazione elementare sono individuate in coerenza con quanto stabilito all'articolo 8 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).». - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, come sostituito dall'art. 5, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: «2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita' indipendenti e, comunque, le...

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