Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

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Rassegna
di giurisprudenza
Contestazione e verbalizzazione
delle violazioni
SOMMARIO
a. In genere. b. Condizioni di validità. c. Contestazione im-
mediata.
a. In genere
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice
della strada, la notif‌icazione del verbale di accertamento dele-
gata dal Comune a Poste Italiane s.p.a. è nulla, avuto riguardo
al combinato disposto degli artt. 200 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.
285, e 385 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ove la delega non
concerna attività meramente esecutive (stampa, imbustamento
e consegna), ma anche attività di "personalizzazione" della mo-
dulistica, in base alla tipologia dei verbali, tramite adempimenti
implicanti la compartecipazione del soggetto privato alla for-
mulazione del verbale di contestazione, sulla scorta delle risul-
tanze del verbale di accertamento rimessogli in formato digitale
dall’uff‌icio dell’organo accertatore. * Cass. civ., sez. II, 26 novem-
bre 2013, n. 26431, Comune di Favria c. Pistolesi. [RV628543]
Nei giudizi di impugnazione avverso processo verbale di con-
testazione di un’infrazione stradale, l’erronea individuazione
dell’organo legittimato non comporta la mancata costituzione
del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile
attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti di quello in-
dicato dal giudice, la mancata eccezione dell’amministrazione,
o la mancata deduzione di uno specif‌ico motivo di cassazione.
(Mass. Redaz.). * Cass. civ., Sezioni Unite, 14 febbraio 2006, n.
3117, Uff‌icio Territoriale di Governo di Salerno c. Caivano, in
questa Rivista 2006, 475.
Anche sotto il vigore dei nuovi codici di procedura penale e
della strada deve riconoscersi valore probatorio alle dichiara-
zioni rese dal contravventore agli agenti al momento della reda-
zione del verbale di contestazione, delle quali, ai sensi dell’art.
200 c.s., egli può chiedere ed ottenere la verbalizzazione, diritto
al quale corrisponde la validità ed utilizzabilità del verbale re-
datto, che costituisce atto pubblico. (Fattispecie in tema di art.
136, comma sesto, c.s. nella quale la prova della residenza in
Italia da oltre un anno è stata ricavata dalle dichiarazioni rese
dall’imputato agli agenti accertatori in assenza del difensore). *
Cass. pen., sez. IV, 30 maggio 1998, n. 6373 (ud. 11 maggio 1998),
Tufa, in questa Rivista 1999, 30. [RV211237]
b. Condizioni di validità
L’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio
di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento,
dall’art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del
2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza
diretta dell’operatore di polizia, menzionati nell’art. 201, comma
1 bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente
esteso, con l’entrata in vigore dell’art. 3 del D.L. n. 117 del 2007,
conv. nella L. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo
effettuati con apparecchi f‌issi o mobili installati sulla sede stra-
dale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparec-
chi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli or-
gani di polizia. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato
principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato
il verbale di contestazione per l’omesso assolvimento del sud-
detto obbligo di preventiva informazione dell’utenza, malgrado
il dispositivo utilizzato, tipo telelaser, non rientrasse tra quelli
indicati nel citato art. 4 del D.L. n. 121 del 2002 e lo "ius super-
veniens" di cui all’art. 3 del D.L. n. 117 del 2007 non fosse appli-
cabile al caso esaminato, riferito ad un’infrazione commessa nel
2003). * Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 2010, n. 656, Min. Interno
ed altro c. Corsi, in questa Rivista n. 5/2010 con nota di C. CU-
ROTTI, Sull’obbligo di preventiva informazione agli automo-
bilisti della presenza di rilevatori della velocità. [RV611249]
In tema di violazioni al codice della strada, il combinato
disposto delle norme di cui agli artt. 200 e 201 c.s. e 383, 384,
385 del relativo regolamento di esecuzione vanno interpretate
nel senso che il verbale di contestazione dell’infrazione non va
necessariamente sottoscritto dagli agenti accertatori, pena la
nullità dell’atto, ben potendo, per converso (e salvo che esso
non risulti redatto con sistemi meccanizzati, nel qual caso non è
necessaria alcuna sottoscrizione), risultare f‌irmato da qualsiasi
soggetto che faccia parte dell’uff‌icio o comando cui appartiene
l’organo accertatore a ciò abilitato. * Cass. civ., sez. I, 10 luglio
2002, n. 10015, Prefettura di Potenza c. Pisani, in questa Rivista
2002, 735. [RV555635]
In tema di violazioni del codice della strada, ove non si sia
proceduto a contestazione immediata dell’illecito, il giudice
dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione legittimamente di-
spone l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emes-
so dal prefetto allorché il verbale di accertamento notif‌icato
difetti della indicazione dei motivi che hanno reso impossibile
la contestazione immediata o sia corredato di una motivazione
meramente apparente, ma non può annullare il provvedimento
sanzionatorio in base ad una illegittimità non desunta dall’atto,
non essendo egli abilitato a censurare l’organizzazione del ser-
vizio di vigilanza né a sindacare le modalità organizzative del
servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica
amministrazione. (Sulla base dell’enunciato principio, la S.C. ha
cassato con rinvio la sentenza del pretore, che, in un caso di
sanzione per eccesso di velocità accertato mediante autovelox,
aveva ritenuto non giustif‌icata la contestazione differita, consi-
derando «generico e poco credibile» il richiamo all’impedimen-
to dell’altro accertatore – quello non addetto alla verif‌ica del
buon funzionamento dell’apparecchiatura di rilevazione della
velocità – che, secondo il verbale, era impegnato in altre con-
testazioni immediate della stessa violazione ad altri automobi-
listi). * Cass. civ., sez. I, 25 maggio 2001, n. 7103, Comune di
Fagnano Olona c. Croci, in questa Rivista 2001, 636. [RV546972]
Con riferimento al verbale di accertamento di una violazione
del codice della strada, l’eff‌icacia di piena prova f‌ino a querela
di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 c.c., in di-
pendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto
alla provenienza dell’atto ed alle dichiarazioni rese dalle par-
ti, anche relativamente «agli altri fatti che il pubblico uff‌iciale
Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2018

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