DECRETO 22 gennaio 2014, n. 31 - Regolamento recante attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, concernente il contenuto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi. (14G00042)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria;

Visto, in particolare, l'articolo 128-sexies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, che disciplina la figura del mediatore creditizio;

Visto, altresi', l'articolo 128-septies del medesimo decreto legislativo che stabilisce i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, tra i quali il rispetto di requisiti organizzativi;

Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il quale stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze detta, tra l'altro, disposizioni attuative del decreto medesimo che indichino il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica per le societa' di mediazione creditizia;

Sentita la Banca d'Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 21 febbraio 2013;

Vista la comunicazione inviata con nota n. 12680/2013 al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il relativo nulla osta espresso con nota prot. n. 6663/2013 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente regolamento si intende per: a) «Testo unico»: il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

  1. «societa' di mediazione creditizia»: le societa' iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del Testo unico;

  2. «organo con funzioni di controllo»: il collegio sindacale o il sindaco unico, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione come disciplinati dal codice civile;

  3. «Organismo», l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 128-undecies del Testo unico bancario. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare...

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