DELIBERAZIONE 12 novembre 2009 - Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo. (Deliberazione n. 614/09/CONS). (09A14196)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 12 novembre 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI - Radio Televisione Italiana S.p.A., nonche' delega al governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l'art. 17;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il «Testo unico della radiotelevisione» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 208 del 7 settembre 2005, di seguito denominato «Testo unico», e, in particolare l'art. 45, comma 4, che prevede che con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' e dal Ministero delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali;

Vista la propria delibera n. 481/06/CONS, recante «Approvazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione»;

Vista la propria delibera n. 540/06/CONS, recante «Emanazione delle linee guida di cui alla delibera n. 481/06/CONS sul contenuto degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. per il triennio 2007-2009, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, la cui scadenza e' fissata al 31 dicembre 2009;

Ritenuto di dover fissare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali, propedeutiche al rinnovo del contratto nazionale di servizio per il triennio 2010-1012;

Viste le linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo approvate dall'Autorita' nella riunione del 28 ottobre 2009 e trasmesse al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'intesa prevista dalla citata normativa ;

Visto il formale assenso espresso dal Ministero dello sviluppo economico con nota del 9 novembre 2009, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Ritenuto di accogliere, in parte qua, le osservazioni non vincolanti formulate dal Ministero dello sviluppo economico con la citata nota del 9 novembre 2009;

Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Art. 1

  1. Sono approvate le linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, riportate nell'allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale.

    La presente delibera e' trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino e nel sito web dell'Autorita'.

    Roma, 12 novembre 2009

    Il presidente: Calabro'

    I commissari relatori: Innocenzi - Botti - Lauria

    Allegato A alla delibera n 614/09/CONS

    del 12 novembre 2009

    Linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del Servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione

    Premessa.

  2. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Testo unico della radiotelevisione, il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidato per concessione a una societa' per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero concedente ( Ministero dello sviluppo economico) , e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della societa' concessionaria. Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo unico della radiotelevisione la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidata, per la durata di dodici anni dalla entrata in vigore del citato decreto legislativo alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

  3. L'art. 45, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione, individua le attivita' che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve, comunque, garantire, in linea con le finalita', dettate dall'art. 7, comma 4 del predetto decreto legislativo, di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, promuovere la lingua italiana e la cultura, salvaguardare l'identita' nazionale e assicurare prestazioni di pubblica utilita' Le specifiche attivita' individuate dal citato art. 45, comma 2, sono le seguenti:

    1. la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della societa' concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

    2. un numero adeguato di ore di trasmissione televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, il cui numero di ore e' definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, escludendo dal computo di tali ore le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

    3. la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b) in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

    4. l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse nazionale che ne facciano richiesta;

    5. la costituzione di una societa' per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle piu' significative produzioni nel panorama audiovisivo nazionale;

    6. la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

    7. la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane;

    8. la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva;

    9. la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

    10. la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti;

    11. la realizzazione nei termini previsti dalla legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

    12. la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilita';

    13. il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'art. 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

    14. l'articolazione della societa' concessionaria in una o piu' sedi nazionali e in sedi di ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

    15. l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge;

    16. la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalita' di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

    17. la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza;

  4. Ulteriori e specifici obblighi del servizio...

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