DECRETO 12 aprile 2006 - Definizione, modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visti i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo ed in particolare l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di dati personali ed in particolare l'art. 154;

Visto il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 6 aprile 2006;

Ritenuta la necessita' di definire, per l'anno accademico 2006-2007, le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della predetta legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

  1. Per l'anno accademico 2006-2007 l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

    Art. 2. Prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e

    chirurgia e in medicina veterinaria

  2. Per l'accesso ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria, le relative prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, sono predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di una apposita commissione di esperti, costituita con decreto ministeriale che opera in conformita' dei successivi commi 2, 3 e 4.

  3. La prova di ammissione per l'accesso a ciascun corso di laurea specialistica, di cui al comma precedente, consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:

    logica e cultura generale;

    biologia;

    chimica;

    fisica e matematica.

  4. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentatre quesiti per l'argomento di logica e cultura generale, ventuno per l'argomento di biologia, tredici per l'argomento di chimica e tredici per gli argomenti di fisica e matematica.

  5. La commissione richiamata al comma 1 predispone altrettanti quesiti per la prova di riserva.

  6. La prova di ammissione ai corsi per gli studenti comunitari e studenti non comunitari di cui alla legge n. 189/2002, art. 26, nonche' per gli studenti non comunitari residenti all'estero si svolge presso le sedi universitarie nei giorni di seguito indicati:

    medicina e chirurgia: 5 settembre 2006;

    medicina veterinaria: 7 settembre 2006.

  7. La prova di ammissione ai predetti corsi ha inizio alle ore 11. Per lo svolgimento della stessa e' assegnato un tempo di due ore.

    Art. 3.

    Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie

  8. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie la prova di ammissione e' predisposta da ciascuna universita' ed e' identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun ateneo.

  9. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso e' consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza.

  10. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art. 2, comma 2, sulla base dei programmi di cui all'allegato A e si svolge presso le sedi universitarie il giorno 8 settembre 2006. Per lo svolgimento della prova e' assegnato un tempo di due ore.

    Art. 4. Prova di ammissione ai corsi direttamente finalizzati alla formazione

    di architetto

  11. Per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea specialistica direttamente finalizzati alla formazione di architetto la prova di ammissione e' predisposta da ciascuna universita'.

  12. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

    logica e cultura generale;

    storia;

    disegno e rappresentazione;

    matematica e fisica.

  13. Sulla base dei programmi di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentatre quesiti per l'argomento di logica e cultura generale, diciotto per l'argomento di storia, diciotto per disegno e rappresentazione e undici per matematica e fisica.

  14. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 4 settembre 2006. Per lo svolgimento della prova e' assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.

    Art. 5.

    Prova di ammissione in scienze della formazione primaria

  15. Per l'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria la prova di ammissione e' predisposta da ciascuna universita'.

  16. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

    logica e cultura generale;

    cultura pedagogica e didattica;

    cultura storico-letteraria;

    cultura scientifico-matematica.

  17. Sulla base dei programmi di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentatre quesiti per l'argomento di logica e cultura generale, sedici per l'argomento di cultura pedagogica e didattica e quindici per ciascuno dei restanti argomenti.

  18. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 11 settembre 2006. Per lo svolgimento della prova e' assegnato un tempo di due ore.

    Art. 6.

    Valutazione delle prove

  19. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si tiene conto dei seguenti criteri:

    a):

    1 punto per ogni risposta esatta;

    - 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

    0 punti per ogni risposta non data;

    1. in caso di parita' di voti, prevale il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione di quesiti relativi ai seguenti argomenti:

    1) per i corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica;

    2) per i corsi direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica;

    3) per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, cultura pedagogica e didattica, cultura storico-letteraria e cultura scientifico-matematica.

    Art. 7.

    Studenti in situazione di handicap

  20. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104/1992, cosi' come modificata dalla legge n. 17/1999.

    Art. 8.

    Trasparenza delle fasi del procedimento

  21. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

  22. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identita' degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonche' le modalita' in ordine all'esercizio della...

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