DECRETO 1 aprile 2009, n. 48 - Regolamento recante: «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell''articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei prinicipi contabili internazionali». (09G0057)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, commi da 58 a 61, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recanti disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione del processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

Visto, in particolare, il comma 60 dell'articolo 1 della medesima legge n. 244 del 2007 che demanda l'emanazione delle disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di' Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 gennaio 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-3909/UCL, del 17 marzo 2009;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 1, commi da 58 a 61, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nel presente regolamento, si intendono per:

a) IAS: i principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

b) soggetti IAS: i soggetti che redigono il bilancio d'esercizio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

c) finanziaria 2008: la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

d) testo unico: il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

(GUUE).

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 58 a 61, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato - legge finanziaria 2008»:

58. In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento

(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificita' delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 1, le parole: «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili

;

b) all'articolo 85, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1

costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio.

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione

;

c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola:

diciottesimo

e' sostituita dalla seguente: «dodicesimo»;

d) all'articolo 89, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti

;

e) all'articolo 94, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali

;

f) all'articolo 101:

1) il comma 1-bis e' abrogato;

2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis

;

g) all'articolo 103, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento

(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento e' ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico

;

h) all'articolo 109, dopo il comma 3-quater e' inserito il seguente:

3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento

(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002

;

i) all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)

ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 19 luglio 2002:

a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;

b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;

c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo e' ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito.

1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali

;

l) all'articolo 112, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali

.

59. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo

28 febbraio 2005, n. 38, e' abrogato. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo.

60. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei...

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