DIRETTIVA 11 febbraio 2005 - Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane. (Direttiva n. 1/2005)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale Alle Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999 All'ARAN Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti) Agli enti di pubblici (ex art. 70 del d.lgs. n. 165/2001) Agli enti di ricerca (tramite il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca) Alle istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca) e, per conoscenza All'ANCI All'UPI All'UNCEM Alla Conferenza dei presidenti delle regioni Alla Conferenza dei rettori delle universita' italiane

  1. Premessa.

    Il primo gennaio del 2004 e' entrato in vigore il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il ´Codice in materia di protezione dei dati personaliª, d'ora in poi denominato ´Codiceª,

    nel quale sono raccolte, in forma di testo unico, tutte le disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed alle attivita' connesse.

    Il Testo rappresenta il primo modello di codificazione organica della privacy in Europa e tiene conto sia del quadro normativo comunitario (direttive n. 95/46/CE e n. 2002/58/CE) che di quello internazionale.

    La disciplina del Codice, analogamente a quella dettata dalla normativa previgente, si innesta in un contesto prevalentemente orientato alla pubblicita' dell'azione amministrativa, ad opera della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle altre disposizioni di settore, e conferma la graduazione dei differenti livelli di tutela previsti all'interno della generale categoria dei dati personali predisponendo garanzie piu' rigorose in relazione ai dati sensibili.

    Il Codice offre al cittadino un sistema di garanzie articolato e al contempo semplificato che, nell'individuare tutti gli strumenti idonei ad una piena realizzazione del diritto alla protezione dei dati personali, costituisce il presupposto per la fruizione di tutti gli altri diritti fondamentali dell'individuo che a quel diritto sono naturalmente collegati.

    In tale quadro i principi ricordati nel testo unico informano tutti gli aspetti della vita sociale e dell'azione delle pubbliche amministrazioni ed in particolare, per quanto interessa in questa sede, anche gli aspetti relativi alla gestione delle risorse umane in tutti gli aspetti organizzativi, di sicurezza e di benessere.

  2. I Principi e gli obblighi.

    Appare opportuno ricordare in questa sede i principi che derivano dal Codice in materia di protezione dei dati personali ai quali l'azione amministrativa dovra' ispirarsi e che sono destinati ad esercitare una grande influenza sull'esercizio della potesta' organizzativa delle pubbliche amministrazioni.

    Il ´diritto alla protezione dei dati personaliª quale prerogativa fondamentale della persona, e' stato introdotto nell'ordinamento in attuazione dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 e deve considerarsi quale diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla riservatezza sostanziandosi nel diritto del suo titolare di conoscere e controllare la circolazione delle informazioni che lo riguardano.

    Il Codice, che ha dunque affermato, all'art. 1, il diritto alla protezione dei dati personali, mira a garantire che il trattamento di queste informazioni ´si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati personaliª (art. 2).

    Un principio generale del sistema di garanzie approntato dal Codice che deve guidare l'azione amministrativa e' costituito dal principio di ´necessita' del trattamento dei dati personaliª, da intendersi quale principio che integra quello di ´pertinenza e non eccedenzaª dei dati trattati (gia' individuato dalla legge n. 675 del 1996) con riferimento alla configurazione di sistemi informativi e programmi informatici. Tale regola prescrive di predisporre i sistemi informativi e i programmi informatici in modo da utilizzare al minimo dati personali ed identificativi escludendone il trattamento quando le finalita' perseguite possono essere raggiunte mediante l'uso di dati anonimi o di modalita' che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita' (art. 3). Deve essere, inoltre, ricordato che il principio di necessita' costituisce un presupposto di liceita' del trattamento dei dati personali ed il mancato rispetto di questo e degli altri presupposti comporta conseguenze rilevanti per l'amministrazione. Infatti il Codice, nel dettare le regole per tutti i trattamenti ha sancito l'inutilizzabilita' dei dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (art. 11, comma 2).

    Il diritto alla protezione dei dati personali potra', pertanto, essere garantito solo se le amministrazioni titolari dei trattamenti ispireranno la loro attivita' ai principi sanciti dal Codice e conseguentemente, oltre ad ottemperare agli obblighi espressamente previsti, adotteranno una serie di comportamenti concreti, azioni e provvedimenti organizzativi coerenti con i principi che regolano la materia.

    In particolare, il trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni e' consentito solo qualora sia necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali rispettando gli eventuali altri presupposti e limiti stabiliti dal Codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti. Al riguardo e' il caso di sottolineare che, salvo quanto previsto per i trattamenti posti in essere dagli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici (parte II del Codice), le pubbliche amministrazioni non devono chiedere il consenso dell'interessato.

    I dati sensibili possono, invece, essere trattati soltanto se il trattamento risulta autorizzato da un'espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite (articoli 18, 19, 20 e 22 del Codice.

    Per i dati sensibili v. piu' diffusamente infra la parte relativa ai ´Regolamentiª).

    E' inoltre, imposto alle amministrazioni l'obbligo di garantire la sicurezza nella gestione dei dati e dei sistemi in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. Pertanto le amministrazioni, o i soggetti affidatari di servizi e sistemi per conto delle stesse, dovranno adottare tutte le cautele consentite dalle moderne tecnologie prevenendo i rischi derivanti dall'organizzazione e gestione delle banche dati e dei sistemi informativi (articoli 3135 e disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B al Codice). Analoghe cautele dovranno essere adottate nella gestione di tutti gli atti ed i provvedimenti che comportano l'utilizzo di dati personali e sensibili.

    Nell'ambito del predetto obbligo generale di contenere nella misura piu' ampia possibile determinati rischi, i titolari del trattamento sono tenuti in ogni caso ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati mediante l'adozione delle ´misure minimeª di sicurezza individuate nel Titolo V, Capi I e II, della Parte II del Codice o che saranno individuate ai sensi dell'art. 58, comma 3, in relazione ai trattamenti effettuati per finalita' di difesa o coperti da segreto di Stato.

    La disciplina del Codice, infine, e' informata dal principio di semplificazione in base al quale l'elevato grado di tutela dei diritti e' assicurato nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalita' di esercizio del diritto alla protezione dei dati personali e degli altri diritti e liberta' fondamentali dell'interessato e degli adempimenti in capo ai titolari del trattamento (art. 2, comma 2).

    Disposizioni in deroga o ad integrazione della disciplina generale sono poste dal Codice in relazione a specifici settori di interesse per l'attivita' amministrativa, quali l'ambito giudiziario, negli articoli da 46 a 52, i trattamenti eseguiti dalle forze di polizia, negli articoli da 53 a 57, e quelli attinenti alla difesa e sicurezza dello Stato, di cui all'art. 58.

  3. Finalita' della direttiva.

    La presente direttiva e' finalizzata a richiamare l'attenzione delle amministrazioni sulle prescrizioni del Codice che incidono maggiormente nel settore pubblico, richiedendo l'adozione di efficaci scelte organizzative per tradurre sul piano sostanziale le garanzie previste dal legislatore, nonche' sulle conseguenze connesse alla loro mancata attuazione.

    L'entrata in vigore del nuovo Codice comporta, per le pubbliche amministrazioni, la necessita' di ripensare le proprie attivita' e la propria organizzazione al fine di consentire una piena ed effettiva garanzia dei diritti in esso affermati.

    Infatti, le tematiche relative alla privacy investono le amministrazioni nella quasi totalita' delle proprie attivita', assumendo significativo rilievo nello svolgimento di molti dei compiti istituzionali loro affidati dall'ordinamento, come ad esempio, la gestione delle risorse umane.

    In considerazione di cio', il Codice (art. 176) ha aggiunto il comma 1-bis al comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto le amministrazioni dovranno attuare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, in aggiunta ai criteri indicati nella medesima disposizione.

    Da quanto premesso emerge la necessita' di provvedere all'adozione degli strumenti necessari...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT