PROVVEDIMENTO 26 aprile 2007 - Termini e modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili, in sede di dichiarazione ai fini delle imposte...

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Art. 1.

A partire dal 1° maggio 2007 il contribuente ha la facolta' di versare l'imposta comunale sugli immobili (di seguito denominata I.C.I.), anche utilizzando i crediti ammessi in compensazione, con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non sono ammessi in compensazione i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali, ad esclusione dei crediti relativi alle addizionali all'Irpef previste dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 2.

Qualora dalla liquidazione delle imposte sui redditi emerga un credito, nel modello di dichiarazione 730 il contribuente puo' indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il versamento dell'I.C.I.

Art. 3.

Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, se aderenti alla convenzione sulle modalita' di svolgimento del servizio di pagamento con modalita' telematiche in nome e per conto dei clienti, su richiesta di qualsiasi contribuente e previa idonea autorizzazione ad operare, possono provvedere anche al versamento, in nome e per conto del contribuente stesso, dell'I.C.I. dovuta a titolo di acconto e saldo, ovvero in un'unica soluzione, con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli intermediari abilitati possono effettuare un versamento cumulativo per conto dei contribuenti che ne fanno richiesta, tramite un unico addebito, e trasmettono all'Agenzia delle entrate un flusso informativo di dettaglio dei singoli modelli F24, secondo le specifiche tecniche approvate con separato provvedimento.

Art. 4.

Il contribuente per esercitare la facolta' prevista dall'art. 1, nel caso in cui si avvalga dell'assistenza fiscale del sostituto d'imposta, provvedera' al versamento delle somme dovute a titolo di I.C.I direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 secondo quanto previsto dal precedente art. 3.

Art. 5.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive integrazioni, per avvalersi della facolta' prevista...

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