E-content e accesso: le libertà fondamentali nel Codice dell'amministrazione digitale

AutoreManlio Cammarata
CaricaL'autore è direttore della rivista telematica InterLex (www.interlex.it)
Pagine99-110

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@1. Premessa

Il mio intervento sarà breve, anche perché alcune delle cose che volevo dire sono già state dette, e molto bene, dai relatori che mi hanno preceduto. Ma sarà breve anche perché il problema che vorrei porre alla vostra attenzione è molto semplice e non richiede analisi approfondite, è una questione del tutto elementare, anche se riveste un'importanza che non è esagerato definire essenziale.

Il diritto di conoscere gli atti amministrativi e normativi deve essere considerato fondamentale in ogni stato democratico. E poiché il mondo in cui viviamo è ormai governato, bene o male, da strumenti informatici e telematici, e poiché questi strumenti sono di uso comune e alla portata di tutti (almeno in linea di principio), è ovvio che questo diritto deve poter essere soddisfatto anche con le tecnologie dell'informazione.

Ho detto "anche", ma la parola si può togliere, perché oggi il diritto di conoscere gli atti amministrativi e le leggi si può esercitare "solo" per via telematica: è praticamente impossibile reperire in breve tempo la "carta" che ci interessa consultando pile di faldoni o immani scaffali di raccolte ufficiali. Solo con gli strumenti informatici e con l'accesso a distanza è possibile trovare quello che ci interessa in un tempo ragionevole, così come le pubbliche amministrazioni non possono fare a meno delle tecnologie digitali per essere efficienti e rendere con efficacia il "servizio" che viene richiesto dai cittadini.

Di quest'ultimo aspetto si occupa diffusamente il Codice dell'amministrazione digitale, con disposizioni anche troppo puntigliose e in diversiPage 100 punti criticabili. Ma l'aspetto più importante, il diritto dei cittadini di sapere, conoscere e partecipare è lasciato nel vago, con dichiarazioni del tutto generiche. Disposizioni più dettagliate sono contenute in altri atti normativi ma, come vedremo tra poco, sono dettate più per limitare che per espandere le possibilità di accesso.

@2. Tra "enunciazioni di principio" e diritti

Nel Codice dell'amministrazione digitale gli articoli dal 2 al 9 disegnano una serie di diritti dei cittadini nei confronti della "amministrazione digitale". Non ci soffermiamo in questa sede sulla questione, pure interessante, se si tratta dell'enunciazione di diritti soggettivi o assoluti, oppure di semplici dichiarazioni di principio. Il fatto è che queste disposizioni, per come sono formulate, non sembrano avere immediato valore precettivo e appaiono anche un po' fuori luogo, dal momento che hanno il tono di norme costituzionali.

E appunto questa l'opinione del Consiglio di Stato, nel cui "parere" è espressa "[...]la necessità di accompagnare alle enunciazioni di principio norme direttamente precettive, che non rimettano l'attuazione di tali princìpi esclusivamente alla volontà (mutevole per definizione) di attuarle da parte delle singole amministrazioni".

Ma, anche se si tratta di mere enunciazioni, le loro conseguenze non sono affatto indifferenti, indipendentemente dalla "azionabilità" dei diritti che descrivono, perché la loro compiuta attuazione potrebbe determinare un notevole cambiamento nelle politiche di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

Vediamo più in dettaglio le singole disposizioni:

Art. 2

  1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

    Puntiamo la nostra attenzione sulla parola "accesso" per chiederci: da parte di chi? Delle sole amministrazioni o anche dei cittadini? Risolvono la questione gli articoli successivi:

    Page 101

    Art.3

  2. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice.

    Questo è il punto essenziale: i cittadini e le imprese "hanno diritto" all'uso delle tecnologie telematiche "nelle comunicazioni" con le amministrazioni. Ma non basta, perché:

    Art. 4

  3. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    Gli articoli del testo unico sulla documentazione amministrativa richiamati dalla norma in esame riguardano, rispettivamente, l'accesso "esterno" (art. 59) e quello effettuato dalle amministrazioni (art. 60). A noi in questo momento interessa il 59:

    Art. 59

  4. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.

  5. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.

  6. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.

    Page 102

    4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione - anche per via telematica - attraverso gli uffici relazioni col pubblico.

    Notiamo, en passant, una disposizione tecnicamente stravagante contenuta nel comma 3: "le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale...

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