DECRETO-LEGGE 28 marzo 2000, n.70 - Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche

Comune di Jesi

Rete Civica Aesinet

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2000, n.70 Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993,

n. 537;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive

modificazioni;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di contenere le spinte

inflattive derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio;

di tenere sotto costante osservazione la lievitazione dei

costi dei premi delle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita'

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

di disciplinare il risarcimento del danno alla persona per

le lesioni di lieve entita';

di ovviare ad altri fattori che comunque incidano sullo

stesso fenomeno inflattivo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata

nella riunione del 17 marzo 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle

finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, delle politiche agricole e forestali, della sanita' e del lavoro e della

previdenza sociale;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure per il contenimento dell'inflazione nel

settore dei carburanti; interventi per il settore della pesca

  1. L'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, istituito

    presso la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero

    dell'industria, del commercio e dell'artigianato, segnala al Comitato interministeriale

    per la programmazione economica (CIPE) l'esistenza di scostamenti significativi tra il

    prezzo medio di vendita in Italia e la media del prezzi dei Paesi aderenti all'Unione

    monetaria europea. Il CIPE puo' intervenire sul processo di formazione dei prezzi dei

    carburanti o segnalare la situazione al Ministero delle finanze, anche ai fini

    dell'assunzione di provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del

    decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

    dicembre 1999, n. 496.

  2. Al fine di attenuare l'impatto sociale ed economico sui

    costi di produzione derivante dall'aumento dei prodotti petroliferi e di assicurare la

    salvaguardia dell'occupazione dei marittimi imbarcati a bordo delle navi da pesca, alle

    imprese che esercitano la pesca professionale e' assegnato, nel limite di spesa di lire

    26.500 milioni per l'anno 2000, un contributo di lire cinquanta per ogni litro di gasolio

    utilizzato per l'esercizio dell'attivita', al fine di contribuire a perequare il

    differenziale esistente tra il costo del gasolio da pesca in Italia ed il costo medio

    negli altri Paesi dell'Unione europea. Le modalita' di erogazione del contributo, mediante

    il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese che esercitano la pesca

    professionale, sono disciplinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e

    forestali, adottato di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del

    tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

    Art. 2.

    Misure per il contenimento dell'inflazione nel

    settore assicurativo

  3. L'aliquota dell'imposta sui premi dell'assicurazione

    obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

    motore e dei...

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