LEGGE PROVINCIALE 21 giugno 2011, n. 4 - Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 12 luglio 2011) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione 1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento luminoso e il conseguente risparmio energetico ai fini della conservazione e valorizzazione dell'ambiente nonche' degli equilibri ecologici e della tutela della salute dei cittadini.

2. A tal fine si intende per inquinamento luminoso ogni forma di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa e' funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale fissa entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, i criteri per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica nonche' per il graduale adeguamento degli impianti pubblici esistenti. Entro un anno dall'approvazione della deliberazione di cui al presente comma i comuni elaborano il piano per l'adeguamento degli impianti pubblici esistenti.

Art. 2

Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, 'Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici' 1. Al primo periodo del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono soppresse le parole: 'o per le varianti alle stesse'.

2. Al comma 6 dell'art. 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente periodo:

'Fatto salvo il rispetto del vincolo paesaggistico, non trova applicazione il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.' 3. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e' aggiunto il seguente comma:

'5. Il concessionario di un impianto di utilizzazione dell'acqua e' tenuto a mantenere gli impianti secondo standard tecnologici tali da garantire costantemente il buon funzionamento e la loro tenuta in modo che non possano costituire pericolo.' 4. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

'1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 6, l'utente di acqua pubblica che intende apportare varianti ad una derivazione gia' riconosciuta o concessa ne fa richiesta al competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia.' 5. Il comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

'2. Si considerano varianti sostanziali quelle modificazioni che riguardano l'aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, della quantita' d'acqua concessa o riconosciuta, l'estensione del periodo di utilizzo e lo spostamento del punto di presa o del punto di restituzione. Alle varianti sostanziali si applicano tutte le disposizioni concernenti le nuove concessioni.' 6. I commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti:

'3. La richiesta di variante sostanziale relativa a domande di derivazione in corso di istruttoria e' considerata, a tutti gli effetti, domanda nuova, sostitutiva della precedente.

4. Sono autorizzate dal competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia le seguenti varianti relative a:

  1. costruzione, risanamento o migliorie di impianti di captazione di acque superficiali;

  2. costruzione o risanamento di parti di impianti idroelettrici e di impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico, fatta eccezione per la rete distributiva e gli allacciamenti agli edifici civili. L'autorizzazione e' rilasciata, sentita la conferenza di servizi di cui all'art. 3, comma 6. L'autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta, fatti salvi la procedura VIA, ove prevista, e il parere della commissione edilizia.' 7. Il comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    '5. Il competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia rilascia un parere vincolante per la costruzione o l'ampliamento di serbatoi di accumulo superiori a 5.000 metri cubi.' 8. Dopo il comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma:

    '6. Sono preventivamente comunicate al competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia unicamente le varianti relative a:

  3. macchinari destinati alla produzione dell'energia elettrica;

  4. estensione della superficie irrigua, della zona di approvvigionamento della rete potabile pubblica e della superficie interessata dall'innevamento programmato, senza aumento dell'acqua derivata, qualora siano adottate misure finalizzate al risparmio dell'acqua o al piu' razionale utilizzo dell'acqua o che comportino modifiche inerenti le tecniche di irrigazione o innevamento programmato.' 9. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 30 settembre 2005, n.

    7, e' inserito il seguente articolo:

    'Art. 15-bis (Accesso ai dati) - 1. Per garantire la necessaria informazione e consulenza, i comuni e - per i propri soci e iscritti - le associazioni di categoria, le...

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