Allegato. D.d.l. contenente «norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», approvato dal Senato della Repubblica in data 29 luglio 2010
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@SENATO DELLA REPUBBLICA
Attesto che il Senato della Repubblica, il 29 luglio 2010, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo:
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario
@TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
@@Art. 1. (Princìpi ispiratori della riforma)
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Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica. 2. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a princìpi di autonomia e di responsabilità. Sulla base di accordi di pro-
gramma con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese diverse modalità di composizione e costituzione degli organi di governo. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per l’ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti.
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Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all’istruzione universitaria e a garantire l’effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se
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privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato per portare a termine il loro percorso fomativo. 4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell’autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti. 5. Sono possibili accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero al fine di favorire la competitività delle università svantaggiate, migliorandone la qualità dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale.
@@Art. 2. (Organi e articolazione interna delle università)
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Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell’articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo princìpi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) previsione dei seguenti organi: 2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione; 4) collegio dei revisori dei conti; 5) nucleo di valutazione;
b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell’università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell’università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all’articolo 1-ter del decretolegge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera m) del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall’articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto; c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso università italiane; d) durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile; e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all’articolo 1-ter del decretolegge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi; ad approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; a
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svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno tre quarti dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato; ad esprimere parere sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell’università; f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell’ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, ivi compresi i direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientificodisciplinari dell’ateneo; g) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta; h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l’attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione strategica di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell’economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l’incarico di direttore generale di cui alla lettera m) del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 10; della com-
petenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d); i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un’esperienza professionale di alto livello; non appartenenza ai ruoli dell’ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell’ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all’ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell’ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell’intero consiglio; l) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta; m) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dell’incarico di direttore generale, regolato con
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contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro...
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