DECRETO 27 dicembre 2001, n. 487 - Regolamento contenente disposizioni di attuazione della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante: "Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime"

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 16 marzo 2001, n. 88, recante nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime; Visto in particolare l'articolo 4 della suddetta legge, che prevede l'emanazione di disposizioni attuative, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 della legge medesima, nonche' le modalita' di svolgimento dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e di regolazione contabile del medesimo credito d'imposta; Visto il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale; Vista la legge 28 dicembre 1999, n. 522, recante "Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale" ed in particolare l'articolo 2; Visto il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante "Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale" come modificato e prorogato dal decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, dalla legge 31 luglio 1997, n.

261, dalla legge 30 novembre 1998, n. 413 e dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522; Visti in particolare l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 5 della predetta legge 31 luglio 1997, n. 261, l'articolo 3, commi 1 e 2 della predetta legge 30 novembre 1998, n. 413, e l'articolo 2 della predetta legge 28 dicembre 1999, n. 522; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1990, recante "Regolamento recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di interventi concernenti l'industria navalmeccanica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 11 dicembre 1990, n. 288, ed in particolare l'articolo 20; Visto il decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, recante "Attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attivita' conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127", come corretto ed integrato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 8 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare l'articolo 12; Vista la decisione notificata con nota n. SG (2001) D/285716 del 1 febbraio 2001, con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti disposto dalla legge; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001; Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere, ad eccezione di quella relativa alla riformulazione della disposizione concernente l'abbattimento del tasso di interesse commerciale di riferimento in misura proporzionalmente ridotta, qualora l'elemento di aiuto corrispondente dovesse superare rispettivamente il 9 per cento o 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto stesso, nella parte in cui si chiede di specificare "al netto delle percentuali corrispondenti alle quote IRPEF, IRPEG e IRAP applicati al momento della determinazione del contributo", in quanto la metodologia di calcolo dell'elemento di aiuto, applicata dalla Commissione europea, gia' sconta un'aliquota pari all'onere fiscale complessivamente stimato per l'impresa armatoriale nazionale; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, di cui alla nota n. 3794 del 5 dicembre 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento

Art. 1.

Credito d'imposta

  1. La concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 2001, n. 88, di seguito denominata "legge" e' disposta, su istanza dell'impresa interessata, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto dei criteri di priorita' di cui all'articolo 3 e dei limiti al cumulo dei benefici di cui all'articolo 4.

  2. Le relative istanze devono essere presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a pena di inammissibilita' al beneficio, e devono contenere l'esatta indicazione della misura del credito d'imposta richiesto nonche' delle altre provvidenze eventualmente disposte in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea per la medesima commessa, anche a favore dell'impresa esecutrice dei lavori.

  3. Il decreto di cui al comma 1, a valere sulle disponibilita' finanziarie recate dall'articolo 2, comma 3, della legge, indica l'ammontare massimo del credito d'imposta riconoscibile per la realizzazione dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unita' navale, con riferimento al valore del contratto determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, nonche' la relativa quota di stanziamento utilizzata, determinata, quale impegno annuale di spesa da valere per la durata di quindici anni, in base al tasso lettera per operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro a dieci anni vigente il giorno precedente la data di emissione del provvedimento.

  4. Il credito d'imposta e' indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio e' concesso ed e' fruito, in relazione alle quote di prezzo effettivamente pagate, nel corso dei pertinenti periodi di imposta.

  5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non e' considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; detto credito puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in proporzione alle quote dell'investimento di cui all'articolo 1 della legge, effettivamente pagate nel periodo di imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

  6. Alla regolazione contabile dei crediti d'imposta fruiti si provvede - nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge - a carico dell'apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante versamento delle somme corrispondenti ai crediti concessi alla contabilita' speciale n.

    1778, denominata "Fondi di bilancio", istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.

  7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica i nominativi dei soggetti beneficiari del credito d'imposta all'Agenzia delle entrate, che puo' disporre ispezioni, anche a campione, intese a verificare l'osservanza delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del beneficio.

  8. Nei casi di decadenza dal beneficio, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, ed all'articolo 7, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate, che procede al recupero delle minori imposte versate ed all'applicazione delle relative eventuali sanzioni.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - La legge 16 marzo 2001, n. 88 recante: "Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78.

    - L'art. 4 della legge n. 88/2001 cosi' recita

    "Art. 4 (Applicazione). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative della presente legge, nei limiti finanziari indicati al comma 3 dell'art. 2, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta di cui all'art. 2, nonche' le modalita' di svolgimento dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e di regolazione contabile del medesimo credito d'imposta.

  9. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale nell'ambito degli investimenti di cui all'art. 1 sono tenute al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

    Nel caso in cui affidino parte delle lavorazioni in appalto, le medesime imprese sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, della legge 30 novembre 1998, n. 413.".

    - L'art. 2 della legge n. 88/2001 cosi' recita

    "Art. 2 (Incentivazione degli investimenti). - 1. Ai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 143 del codice della navigazione e' riconosciuto, con riferimento agli...

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