DECRETO 22 aprile 2008 - Adozione di un modello unico di dichiarazione di trasferimento al seguito di denaro contante, titoli e/o valori mobiliari, di importo complessivo pari o superiore al controvalore di Euro 10.000,00, nonche'' delle relative specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dall''Agenzia delle dogane, all''Unita'' di informazio...

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO

DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed in particolare l'art. 3, come sostituito dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, il quale prevede che i trasferimenti al seguito da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), qualora superano l'importo di lire venti milioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, ed in particolare l'art. 5, il quale prevede che il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' modificare con proprio decreto il limite di importo previsto dal citato art. 3 del decreto-legge n. 167 del 1990;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2002, che eleva il limite di importo indicato nel citato art. 3 del decreto-legge n. 167 del 1990 ad euro 12.500;

Visto il regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, ed in particolare l'art. 3 il quale prevede che ogni persona fisica che entra nella Comunita' o ne esce e trasporta denaro contante e strumenti negoziabili al portatore per importi pari o superiori ad Euro 10.000 deve dichiarare tale somma alle autorita' competenti dello Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunita' o ne esce;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2007, il quale determina in Euro 10.000 il limite di importo precedentemente fissato in Euro 12.500 dal decreto ministeriale 17 ottobre 2002, al fine di uniformare la soglia di esenzione relativa ai controlli sui trasferimenti intra-comunitari del danaro contante e titoli assimilati a quella stabilita per i trasferimenti extra-comunitari dal citato regolamento (CE) n. 1889/2005;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 125 del 1997, il quale prevede che la dichiarazione di cui all'art. 3 del citato decreto-legge n. 167 del 1990, come sostituito dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, e' effettuata in base al modello allegato al medesimo decreto legislativo e altresi' prevede che il Ministro del tesoro...

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