DECRETO 11 novembre 2011 - Modalita'' e criteri di contabilizzazione delle operazioni di raccolta e impiego della liquidita'' ai sensi dell''articolo 47, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (11A15335)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 5, concernente la disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (di seguito «conto disponibilita'»);

Vista la Convenzione stipulata il 22 marzo 2011, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del testo unico come modificato dall'art. 47, comma 1 della legge del 31 dicembre 2009 n. 196, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la gestione del conto disponibilita' e dei conti ad esso assimilabili (di seguito «Convenzione»), che individua gli strumenti operativi per la gestione della liquidita' depositata sul conto disponibilita' e sui conti assimilabili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 luglio 2011, che approva la Convenzione, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 settembre 2011;

Visto l'art. 47, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che stabilisce che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze siano definiti le modalita' e i criteri di contabilizzazione delle operazioni di gestione delle disponibilita' liquide, nonche' le modalita' e i tempi di movimentazione dei fondi presso la tesoreria statale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 21 giugno 1994, che all'art. 2 stabilisce i tempi per l'accreditamento della remunerazione riconosciuta sul conto disponibilita' e individua i periodi di riferimento per il calcolo dei relativi interessi;

Considerata l'esigenza di regolare gli aspetti tecnico-contabili che consentano il corretto funzionamento delle procedure poste in essere per lo svolgimento della nuova operativita' prevista dalla Convenzione e di adeguare i termini per la corresponsione degli interessi sul conto disponibilita' a quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione stessa;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

  1. Il presente decreto detta disposizioni per la contabilizzazione e la rendicontazione delle operazioni di movimentazione della liquidita' depositata sul conto disponibilita' e sui conti assimilabili e individua i tempi di riferimento per il calcolo e la corresponsione della remunerazione sul conto disponibilita'.

    Art. 2

    Versamento delle giacenze depositate sui conti assimilabili al conto disponibilita'

  2. ...

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