DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1998, n. 442 - Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilita' della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero e nei servizi pubblici essenziali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge, ed in particolare l'articolo 12, comma 5; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la commissione di cui all'articolo 12 della citata legge n.

146 del 1990; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente regolamento: Capo I Gestione finanziaria Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento: a) l'espressione "commissione" indica la commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero; b) l'espressione "presidente" indica il presidente della commissione.

    Art. 2.

    Esercizio finanziario e bilancio di previsione

  2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

  3. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza.

    Art. 3.

    Integrita' ed universalita' del bilancio

  4. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale e senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

  5. E' vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori del bilancio.

    Art. 4.

    Quadro riassuntivo

  6. A cura del presidente e' predisposto il quadro riassuntivo provvisorio, ai fini della stima del fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo.

  7. Il quadro riassuntivo, insieme ad una relazione illustrativa, e' sottoposto entro il 10 aprile alla commissione, che l'approva e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile.

    Art. 5.

    Bilancio di previsione

  8. Il bilancio di previsione e' unico ed e' formulato in termini finanziari di competenza; esso indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese impegnabili nell'esercizio di riferimento.

  9. Il bilancio di previsione e' predisposto a cura del Presidente e presentato entro il 15 novembre, insieme ad una relazione illustrativa, alla commissione, che l'approva entro il 30 novembre.

  10. In attesa dell'approvazione del bilancio e' consentito l'esercizio provvisorio, il quale si svolge sulla base degli stanziamenti previsti nel precedente esercizio, nel limite di un dodicesimo della previsione globale di spesa per ciascun mese, fino ad un massimo di quattro mesi.

    Art. 6.

    Articolazione del bilancio

  11. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli: Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti; Titolo II - Entrate in conto capitale; Titolo III - Partite di giro.

  12. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli: Titolo I - Spese correnti; Titolo II - Spese in conto capitale; Titolo III - Partite di giro.

  13. L'unita' elementare del bilancio e' l'unita' previsionale di base, con un unico centro di responsabilita' amministrativa.

  14. Le entrate e le spese sono ulteriormente ripartite, secondo il loro oggetto, in capitoli, recanti una specifica denominazione, individuati con deliberazione della commissione su proposta del presidente.

  15. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate.

    Art. 7.

    Avanzo di amministrazione

  16. Nel bilancio di previsione e' iscritto, come prima posta dell'entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio che precede quello cui il preventivo si riferisce.

  17. Al bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione.

  18. Nella tabella sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione.

    Di detti stanziamenti la commissione non puo' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

    Art. 8.

    Istituti di flessibilita'

  19. Nelle spese correnti del bilancio di previsione e' iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per le spese impreviste, di importo non superiore al tre per cento delle spese correnti.

  20. Le variazioni del bilancio di previsione ed i prelevamenti sul fondo di cui al comma 1 sono deliberati dalla commissione. In caso di necessita' puo' provvedere il presidente, con atto da sottoporre a ratifica della commissione nella prima adunanza utile. Le variazioni per nuove e maggiori spese, che non abbiano carattere obbligatorio, possono proporsi solo se e' assicurata la copertura finanziaria.

  21. Dopo l'approvazione del bilancio consuntivo di cui all'articolo 9, e tenendo conto delle risultanze di questo, viene operato l'assestamento di bilancio per l'esercizio in corso, con deliberazione della commissione.

  22. Le deliberazioni di variazione del bilancio sono allegate al rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono.

    Art. 9.

    Bilancio consuntivo

  23. Il bilancio consuntivo, composto dal rendiconto finanziario e dal conto patrimoniale, e' approvato dalla commissione entro il mese di marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

  24. Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione illustrativa, e' trasmesso entro quindici giorni dall'approvazione, con la relativa documentazione, alla Corte dei conti, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del controllo.

  25. La relazione illustrativa del presidente pone in evidenza i risultati generali della gestione e gli effetti che ne sono conseguiti sul patrimonio, nonche' le variazioni apportate sulle previsioni nel corso dell'esercizio.

  26. Il rendiconto finanziario indica, per ciascun capitolo, per quanto si riferisce alla competenza: a) le entrate previste, riscosse e rimaste da riscuotere, nonche' il totale degli accertamenti; b) le spese previste, pagate e rimaste da pagare, nonche' il totale degli impegni.

  27. Al rendiconto finanziario sono allegati i prospetti indicanti: a) il risultato finanziario della gestione del bilancio con il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni ed i pagamenti ed il fondo di cassa dell'esercizio stesso; b) il risultato amministrativo della gestione medesima con il fondo di cassa finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare per competenza e residui alla fine dell'esercizio e l'avanzo o disavanzo di amministrazione; c) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da deliberazioni emanate in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari, prelevamenti dal fondo di riserva o storni da capitolo a capitolo; d) prospetto delle variazioni economiche intervenute nell'esercizio.

  28. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, ponendo in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste e nel patrimonio netto iniziale. Le poste patrimoniali da considerare a tale fine sono: a) le disponibilita' finanziarie; b) i beni mobili, i crediti, i titoli di credito e le altre attivita'; c) gli accantonamenti per i fondi speciali; d) i debiti e le passivita' diverse; e) il saldo netto patrimoniale; f) i conti d'ordine.

  29. Al conto del patrimonio sono allegati i prospetti indicanti: a) la dimostrazione dei punti di concordanza tra il rendiconto finanziario e il conto del patrimonio, intesa ad evidenziare gli effetti economici prodotti dalla gestione del bilancio sulla consistenza patrimoniale; b) il risultato generale delle rendite e delle spese derivanti dalla gestione del bilancio e da quella del patrimonio; c) la dimostrazione dei punti di concordanza tra le scritture della commissione ed i conti correnti bancari relativi alle varie gestioni di fondi.

    Art. 10.

    Formazione, presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo

  30. Il bilancio consuntivo e' compilato dal funzionario delegato di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base delle scritture contabili da esso tenute.

  31. Il predetto funzionario, dopo aver accertato la completa ed esatta esecuzione di tutti gli adempimenti contabili e parificato i dati relativi dalle proprie scritture con quelle provenienti dall'istituto di credito che effettua il servizio di cassa, sottopone il bilancio consuntivo, con i relativi allegati, al coordinatore generale di cui all'articolo 19, comma 1, il quale, effettuati i riscontri di competenza, lo presenta alla commissione entro il mese di febbraio successivo al termine dell'esercizio finanziario.

  32. La commissione...

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