DECRETO 30 maggio 2005 - Disposizioni di chiusura della contabilita' dei processi davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 maggio 2005 Disposizioni di chiusura della contabilita' dei processi davanti al Tribunale

Superiore delle acque pubbliche.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 293, comma 1, del testo unico 30 maggio 2002, n. 115, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, che ha reso applicabili al Tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni del testo unico medesimo; Visto lo stesso art. 293, comma 2, del citato testo unico, che stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilita' relativa ai depositi in numerario e in valori bollati, tenuta dal Tribunale superiore delle acque pubbliche; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il relativo regolamento di esecuzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'art. 62, il quale dispone che all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre Agenzie; Considerata la necessita' di procedere alla chiusura della predetta contabilita', previa verifica della consistenza dei valori bollati ed in numerario;

Decreta

Art. 1.

  1. Entro la data del 30 maggio 2005 i registri della contabilita' dei depositi in numerario e in valori bollati, giacenti presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche, sono chiusi e le risultanze certificate dal funzionario incaricato del servizio e dal dirigente della Cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche in un verbale delle operazioni di chiusura, nel quale sono determinate le giacenze sia in numerario che in valori bollati; per questi ultimi e' indicato l'importo originario e, se in lire, il controvalore in euro.

  2. Copia del verbale e' inoltrata all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia.

    Art. 2.

  3. Entro il termine del 31 maggio 2005, le somme in contanti ed i valori bollati, giacenti presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche, per depositi costituiti ai sensi dell'art. 38 disp. att.

    del codice di procedura civile e relativi a...

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