Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

Capo I Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale, che demanda al Governo l'emanazione di regolamenti volti ad aggiornare e semplificare la normativa in vigore in materia di ordinamento dei servizi dell'amministrazione e della contabilita' delle Forze armate;

Visto l'articolo 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269 che demanda al Governo l'emanazione di uno o piu' regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, anche coordinato e semplificando le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti nelle predette materie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, recante riorganizzazione ed ammodernamento degli stabilimenti ed arsenali militari;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente: attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa, ed il regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, in ordine alle attribuzioni dei vertici militari;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante la riforma strutturale delle Forze armate a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e successive modificazioni, recante riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, recante il regolamento per gli stabilimenti e gli arsenali militari a carattere industriale;

Visto il decreto del Ministro della difesa, in data 20 gennaio 1998, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1998, registro n. 1 Difesa, foglio n. 295, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1998, concernente attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, concernente razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451, recante il regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

Visto il regolamento per i grandi trasporti militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1958, recante norme per l'amministrazione e la contabilita' degli enti aeronautici, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sul decentramento dei servizi del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1167, recante disposizioni regolamentari per la classifica dei materiali militari;

Vista la legge 25 gennaio 1962, n. 26, recante norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482, recante norme sull'amministrazione e la contabilita' degli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, sulla disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante il testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, concernente l'attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, concernente il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, ed il decreto del Ministro della difesa, in data 1 agosto 2002, concernente modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2002, registro n. 10, foglio n. 199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;

Acquisito il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti espresso in data 3 dicembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 settembre 2005;

Acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano:

  1. agli organismi di ciascuna Forza armata ed interforze;

  2. all'Arma dei carabinieri, in assenza di altre norme specificamente riferite all'Arma stessa;

  3. ove applicabili per connessione od analogia, agli organi centrali del Ministero della difesa;

  4. agli enti di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni ed integrazioni, dipendenti dai competenti ispettorati/comandi logistici di Forza armata.

    2. La struttura organizzativa degli enti di cui alla lettera d) del comma 1, e' disciplinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 novembre 1997, 459 e dalla vigente normativa.

    3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 per gli organi della gestione amministrativa, il presente regolamento non si applica ai lavori concernenti il genio militare.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

    invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

    qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione

    conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

    promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di

    legge e i regolamenti.

    - Il testo dell'art. 7, comma 1, della legge

    14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del

    servizio militare professionale - pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale del 17 novembre 2000, n. 269), e' il seguente:

    Art. 7 (Adeguamenti organizzativi e strutturali). - 1.

    Al fine di adeguare i procedimenti, la struttura

    ordinativo-funzionale e le infrastrutture delle Forze

    armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello

    strumento militare in professionale, il Governo, entro

    ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della

    presente legge, emana uno o piu' regolamenti, ai sensi

    dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

    per aggiornare e semplificare con criteri di economicita',

    efficacia ed efficienza la disciplina dell'ordinamento dei

    servizi, dell'amministrazione e della contabilita' delle

    Forze armate, al fine di pervenire ad una disciplina

    omogenea a livello interforze in aderenza ai principi di

    cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in conformita'

    ai criteri e principi indicati al comma 5,

    lettere a), b), c), d), e) e g), dell'art. 20 della legge

    15 marzo 1997, n. 59, fatti salvi i necessari adattamenti

    alle peculiarita' dei compiti e dell'ordinamento delle

    Forze armate. Con i regolamenti di cui al presente

    articolo sono...

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