CIRCOLARE 12 novembre 2002, n. 34 - Chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 2002, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alle Amministrazioni centrali dello Stato Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato Agli Uffici centrali di ragioneria presso le Amministrazioni autonome dello Stato Alle Ragionerie provinciali dello Stato Alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio rapporti col Tesoro Al Magistrato alle acque - Venezia, al Magistrato per il Po All'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po di Parma; Alla Corte dei conti Alle Sezioni regionali della Corte dei conti All'Avvocatura generale dello Stato; Alle Avvocature distrettuali dello Stato Agli Uffici territoriali del governo Al Dipartimento per le politiche fiscali All' Agenzia delle entrate All' Agenzia delle dogane All' Agenzia del demanio All' Agenzia del territorio Al Dipartimento del tesoro - Direzione V Ai Dipartimenti provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze Alle Direzioni provinciali dei servizi vari Alle Poste italiane S.p.a.

e, per conoscenza

Alla Corte dei conti Sezioni riunite in sede di controllo Alle Amministrazioni autonome dello Stato Ai commissari o rappresentanti del Governo per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano Alle Ragionerie delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano All'Associazione bancaria italiana

Per opportuna norma degli uffici in indirizzo, ad evitare ritardi od incomplete comunicazioni, si riportano qui di seguito le disposizioni relative alla chiusura delle contabilita' per l'anno finanziario 2002 raccomandandone l'osservanza.

Si richiama l'attenzione di codesti Uffici sul contenuto del decreto-legge n. 194 del 6 settembre 2002, "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica " convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 31 ottobre 2002, ed in particolare per quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1 che configura piu' rigorosamente il termine del 31 dicembre quale chiusura dell'esercizio finanziario, prevedendo la irricevibilita', da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato, di atti d'impegno che dovessero pervenire oltre tale data, fatti salvi quelli derivanti da applicazioni di leggi pubblicate nel mese di dicembre.

N.B. Le modifiche o integrazioni alla precedente circolare di chiusura sono evidenziate in corsivo.

Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) Titolo I - ENTRATE Paragrafo 1 (( Adempimenti da osservarsi per i versamenti )) (( dei fondi e la resa della contabilita' )) Come e' noto, a seguito del protocollo di intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e l'Amministrazione della Banca d'Italia per la "Rendicontazione telematica delle entrate imputate all'erario dello Stato", a decorrere dal 1 gennaio 2001 la Banca ha cessato di inviare agli uffici di ragioneria gli estratti delle quietanze di tesoreria, la lista 129T-seconda parte, nonche' i tabulati mod. 55T, mod.55T/1 e 55T riepilogo. Pertanto, per i versamenti riguardanti l'esercizio 2002, in assenza di tali supporti cartacei, detti uffici continuano ad avvalersi delle nuove funzionalita' realizzate dal Sistema Informativo - R.G.S. che consentono di interrogare, visualizzare e stampare informazioni relative alle quietanze e alle loro diverse aggregazioni.

Per quanto riguarda la resa della contabilita' amministrativa delle entrate, si richiamano i predetti uffici e le Agenzie fiscali interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, circa l'invio entro il 10 gennaio 2003 agli uffici centrali del bilancio presso le varie amministrazioni ed al Dipartimento del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato come da istruzioni emanate dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, e con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per il capo XXXII dovra' operarsi con le modalita' previste per le entrate gestite direttamente dalle amministrazioni centrali.

Ai fini di quanto sopra le agenzie fiscali sono invitate ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso i concessionari del servizio della riscossione dei tributi, affinche' provvedano a rendere le proprie contabilita' amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarita' rilevate dalle ragionerie provinciali dello Stato.

Le stesse ragionerie provinciali, alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilita' in argomento, provvederanno ad inoltrare alle Agenzie stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa che nella regolarizzazione dei conti.

Per i versamenti risultanti dalle contabilita' amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, prot. n. 164567.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate, oltre che al Dipartimento del tesoro Direzione V (ufficio I), agli uffici centrali del bilancio competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.I.C.S.

E' da ricordare, in merito alle operazioni relative alle variazioni da apportare ai versamenti, che e' stata eliminata la possibilita' di operare, in casi eccezionali, le eventuali rettifiche di quietanza oltre il termine ordinario previsto per le prenotazioni da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato. Pertanto, i predetti uffici dovranno inviare le prenotazioni per modifica di imputazione nonche' per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, esclusivamente tramite il Sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato entro il termine improrogabile del 31 marzo 2003.

Al fine di superare le difficolta' operative rappresentate dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalla Banca d'Italia e rendere quindi possibile la corretta gestione delle entrate erariali, limitatamente alle operazioni di chiusura si ritiene possibile derogare alla disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto del Ragioniere generale dello Stato, prot. 2489/D del 12 marzo 2001-modificativo dell'art. 287 delle I.G.S.T. e consentire che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza.

Si richiama altresi' l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".

Sara' cura poi delle sezioni di tesoreria provinciale eseguire le...

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