Chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 1998, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile

CIRCOLARE 10 novembre 1998, n. 77 Chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 1998, in attuazione delle vigenti

disposizioni in materia contabile.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Alle Amministrazioni centrali dello Stato; Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato; Ai Servizi ed Uffici di ragioneria presso le Amministrazioni autonome dello Stato; Alle Ragionerie provinciali dello Stato; All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia (Servizio rapporti col Tesoro); Al Magistrato alle acque - Venezia , al Magistrato per il Po; All' Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po di Parma; Alle Sezioni e Procure regionali della Corte dei conti; Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Magistrato per il Po - Parma; Ai Tribunali amministrativi regionali; Alle Avvocature distrettuali dello Stato; Alle Prefetture; Alle Sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate e agli Uffici delle entrate; Alle Sezioni staccate delle Direzioni compartimentali del territorio e agli Uffici del territorio; Alle Direzioni compartimentali delle dogane; Al Dipartimento del Tesoro; Alle Direzioni provinciali del Tesoro; Alla Tesoreria centrale dello Stato; Alle Sezioni di tesoreria provinciale.

e, per conoscenza

Alla Corte dei conti - Servizio relazioni al Parlamento; Alle Amministrazioni autonome dello Stato; Ai Commissari o Rappresentanti del Governo per le Regioni a statuto ordinario e per le Regioni a statuto speciale; Alle Ragionerie delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale; Alle Poste Italiane S.p.A.

Per opportuna norma degli Uffici in indirizzo, ad evitare ritardi od incomplete comunicazioni , si riportano qui di seguito le disposizioni relative alla chiusura delle contabilita' per l'anno finanziario 1998 raccomandandone l'osservanza.

_____________ N. B. - Per motivi tecnici connessi con il sistema di elaborazione del Servizio di tesoreria, diversi adempimenti non possono essere effettuati entro i termini prescritti dalla vigente normativa, con conseguenti ripercussioni nelle successive operazioni di chiusura delle contabilita'. Pertanto, i termini indicati nella presente circolare, in attesa di una revisione generale della materia, s'intendono anche per l'esercizio 1998, prorogati fino ad un massimo di giorni 15.

Le modifiche o integrazioni alla precedente circolare di chiusura sono evidenziate in grassetto. da ricordare poi che, per effetto dell'art.7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.430, concernente "Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art.7 della legge 3 aprile 1997, n.94", le Ragionerie centrali costituite presso i Ministeri hanno assunto la denominazione di Uffici centrali del bilancio.

TITOLO I - ENTRATE Paragrafo 1 ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E RESA DELLA CONTABILITA' Per le entrate erariali, le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato compileranno e trasmetteranno, entro il 5 gennaio 1999, agli Uffici che amministrano le entrate stesse gli elenchi mod 55 T

e mod. 55 T. (riepilogo) per i versamenti riguardanti l'esercizio 1998 (competenza e residui).

Sempre nello stesso termine le Sezioni di tesoreria provinciale compileranno, per i versamenti in conto dell'esercizio 1998 ed esercizi precedenti, gli allegati A/B al modello 59 T.

Per quanto riguarda la resa della contabilita' amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, circa l'invio entro l'11 gennaio 1999 agli Uffici centrali del bilancio presso le varie Amministrazioni ed al Dipartimento del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con le circolari n.1, del 10 gennaio 1973 e n.

53, del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69, del 21 ottobre 1974 per i capi dall'XI al XXVII, con circolare n.97, del 28 dicembre 1974, e lettera n.100469, del 14 aprile 1975 per il capo XXVIII e con circolare n. 7, del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per i capi XXX, XXXI, XXXII e XXXIII dovra' operarsi con le modalita' previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Inoltre per i versamenti risultanti dalle contabilita' amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato, n. 57 dell'11 luglio 1996, prot. n. 164567.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti, dopo l'invio delle contabilita' amministrative che gli uffici sono tenuti a rendere in base al 3 comma del presente paragrafo, devono essere tempestivamente segnalate, oltre che al Dipartimento del tesoro - Direzione II (Div. V), agli Uffici centrali del bilancio competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie provinciali, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' dello Stato (I.G.I.C.S).

Si rammenta che con il 15 marzo 1999 scade il termine utile per prenotare, a cura degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali interessati, le variazioni nella imputazione di versamenti, nonche' quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze.

Detto termine si applica anche alle richieste di variazione alle entrate fuori bilancio.

Si richiama altresi' l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso, debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre.

Premesso che le variazioni ai versamenti devono essere di norma prenotate entro il 15 marzo 1999 a cura degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali interessati, successivamente a tale data, eventuali ulteriori variazioni possono essere assentite solo in casi eccezionali e le relative richieste devono pervenire entro il termine improrogabile del 31 dello stesso mese, al Dipartimento del tesoro - Direzione II (Div. V), la quale provvedera' ad informare il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio (Div. VI), la competente Sezione di tesoreria provinciale per i conseguenti aggiornamenti delle relative scritture contabili, nonche' la Ragioneria provinciale interessata. Si ricorda che entro lo stesso termine del 31 marzo 1999, i predetti Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali interessati, contestualmente alle richieste di variazioni modificative dei versamenti, dovranno far pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale competenti gli originali delle quietanze da variare. Sara' cura poi delle Sezioni di tesoreria provinciale eseguire le variazioni autorizzate entro il termine improrogabile del 20 aprile 1999.

Su richiesta degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali interessati, le Sezioni di tesoreria provinciale forniranno tempestivamente le informazioni relative alle variazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 1999, riferite ai versamenti eseguiti nell'esercizio in chiusura.

Per gli indicati termini del 15, 31 marzo e 20 aprile 1999, non trova applicazione la proroga stabilita nel N.B. riportato nelle premesse.

Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, saranno segnalati per gli opportuni provvedimenti al Dipartimento del tesoro, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed all'Ufficio centrale del bilancio competente.

TITOLO II - SPESE Paragrafo 1 LIMITI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA Considerato che gli adempimenti successivi all'emissione dei titoli di spesa, sia individuali che collettivi, richiedono un congruo periodo di tempo, e' necessario che i titoli di spesa, tenuto conto delle notevoli difficolta' che si hanno alla chiusura dell'esercizio, pervengano agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali competenti entro il 25 novembre 1998, con precedenza per i titoli da emettere su fondi in limite di perenzione, al fine di non...

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