DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2009, n. 36 - Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell''Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell''articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. (09G0044)


CAPO I


Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, ed in particolare gli articoli 4, comma 6, lettera e), e 26;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visti lo statuto ed il regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 gennaio 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni e denominazioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

  1. «Agenzia»: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

  2. «decreto legislativo»: decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

  3. «codice dei contratti»: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

  4. «direttore»: legale rappresentante dell'Agenzia ed organo di vertice responsabile dell'attivita';

  5. «comitato direttivo»: organo collegiale, composto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo, che coadiuva il direttore nelle attribuzioni allo stesso conferite;

  6. «responsabile di settore»: dirigente preposto ad uno dei settori individuati dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia, che coadiuva il direttore nel perseguimento dei fini istituzionali ed a cui e' affidato il coordinamento dei relativi uffici;

  7. «responsabile di ufficio»: dirigente preposto ad uno degli uffici in cui si articolano i settori dell'Agenzia, responsabile del funzionamento e del regolare andamento dell'attivita' gestionale;

  8. «dirigente amministrativo»: dirigente preposto al settore amministrazione, affari legali e finanza dell'Agenzia, responsabile della gestione amministrativa dell'Agenzia;

  9. «ufficio della ragioneria e contabilita'»: ufficio del settore amministrazione, affari legali e finanza competente per la ragioneria e la gestione amministrativa e contabile, l'elaborazione degli schemi di bilancio previsionale e consuntivo e il coordinamento della spesa;

  10. «ufficio di controllo interno»: ufficio competente in materia di controllo strategico, di valutazione e di gestione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

  11. «documento programmatico (budget)»: documento annuale che indica il programma di massima delle attivita' che si svolgeranno nell'esercizio successivo, elaborate sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei settori dell'Agenzia, sentito il dirigente amministrativo, e determina gli obiettivi economici e finanziari e ne articola le relative previsioni di spesa per le strutture dell'Agenzia; il documento programmatico (budget) e' predisposto dal direttore e approvato dal comitato direttivo;

  12. «cassiere»: istituto di credito che, previa sottoscrizione di una convenzione, provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto dell'Agenzia senza alcuna corresponsabilita' nella gestione delle risorse, nel limite dell'ammontare delle disponibilita' numerarie depositate presso di esso;

  13. «centro di costo»: entita', organizzativa o astratta, cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo;

  14. «costo»: causa economica dell'uscita finanziaria sopportata dall'Agenzia per acquisire un fattore produttivo ovvero l'accadimento di gestione che incide negativamente sul patrimonio dell'ente;

  15. «entrata finanziaria»: aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi;

  16. «ordine di provvista fondi»: autorizzazione ad impegnare, impegno provvisorio che diventera' definitivo alla chiusura dell'esercizio per un importo pari ai pagamenti contabilizzati; non e' un titolo di spesa estinguibile in quietanza di entrata; sostituisce l'ordine di accreditamento;

  17. «ricavo/provento»: causa economica dell'entrata finanziaria e non che l'Agenzia riceve dallo scambio di beni e servizi, ovvero l'accadimento di gestione che incide positivamente sul patrimonio dell'ente;

  18. «risultato di amministrazione»: somma algebrica tra il fondo di cassa o deficit di cassa, residui attivi e residui passivi; se il saldo e' di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;

  19. «spesa»: aspetto economico di un'uscita finanziaria; genericamente rappresenta l'impiego di risorse finanziarie;

  20. «uscita finanziaria»: diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con decreto del Presidente della

    Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea

    (GUUE).

    Note al titolo:

    - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, lettera e), del decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162

    (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE

    relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):

    6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

    1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla:

    e) adozione del regolamento di amministrazione e contabilita' ispirato ai principi della contabilita' pubblica.

    .

    Note alle premesse:

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica «il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

    - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.

    400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

    Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

    .

    - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

    Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

    2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14

    gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e

    14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

    3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

    4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:

    a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

    b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

    c) previsione...

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