Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole regionali ed interregionali, a norma dell'articolo 17, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 15 maggio 1997, ...

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Ravvisata l'esigenza di disciplinare l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione di dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole regionali ed interregionali; Sentite le organizzazioni sindacali di categoria; Acquisito il parere della conferenza Statocitta' ed autonomie locali, espresso nella seduta del 26 febbraio 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

Compiti della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione di dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole regionali ed interregionali.

  1. La Scuola superiore per la formazione e la specializzazione di dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata "Scuola", prevista dall'articolo 17, comma 77, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di seguito denominata "legge", e' disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento.

  2. La Scuola dispone di una propria sede, individuata dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominata "Agenzia", nonche' di personale e di attrezzature per il suo autonomo funzionamento.

  3. La Scuola cura: a) la formazione professionale dei segretari comunali ai fini del rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 17, comma 77, della legge; b) i corsi di specializzazione e le relative prove selettive per il conseguimento della idoneita' a segretario generale, prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465; c) il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali; d) la formazione permanente, l'aggiornamento professionale ed il perfezionamento di dirigenti della pubblica amministrazione locale; e) l'elaborazione di studi e ricerche, con particolare riferimento alle tematiche relative agli enti locali.

  4. L'attivita' di formazione dei segretari comunali, consistente nell'organizzazione del corso, nell'esame di idoneita' e nel rilascio dell'abilitazione, puo' essere svolta anche mediante convenzione con la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 77, terzo periodo, della legge.

  5. Le scuole regionali ed interregionali previste dall'articolo 17, comma 79, della legge svolgono i compiti di cui al comma 3, lettere c), d), e).

  6. Nel rispetto della normativa vigente le attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento danno luogo al rilascio di titoli attestanti il superamento dei corsi e dei seminari svolti ed il grado di profitto conseguito, esprimendolo con un giudizio sintetico anche numerico.

    Art. 2.

    Organi della Scuola

  7. La Scuola ha un direttore e un comitato tecnicoscientifico.

  8. Il direttore, scelto tra esperti di formazione e di pubblica amministrazione di comprovata professionalita', e' nominato dal presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia di seguito denominato "Consiglio".

    Dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.

    Con le medesime modalita' e' nominato, tra i predetti esperti, un vice direttore che coadiuva il direttore nell'espletamento dei propri compiti e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza.

    Il direttore e il vice direttore, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, possono essere collocati fuori ruolo, ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o nelle altre forme previste dai rispettivi ordinamenti, per la durata dell'incarico presso la Scuola.

  9. Il direttore: a) e' responsabile del funzionamento complessivo e dell'organizzazione della Scuola, in particolare per quanto concerne lo svolgimento dell'attivita' didatticoscientifica; b) convoca e presiede il Comitato tecnicoscientifico; c) delibera e stipula le convenzioni di cui al presente regolamento; d) esercita tutte le attribuzioni non espressamente attribuite alla competenza di altri soggetti, adottando i relativi atti; e) adotta i provvedimenti necessari per attuare le deliberazioni del Comitato tecnicoscientifico.

  10. Al direttore ed al vice direttore compete, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, purche' autorizzati dalle stesse, il trattamento economico relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza, eventualmente incrementato di una indennita' stabilita dal Consiglio nel limite massimo del quaranta per cento del trattamento economico fondamentale previsto per il segretario generale di classe 1 A. Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale e' determinato dal Consiglio sulla base di quello previsto per i segretari generali di classe 1 A, eventualmente incrementato dell'indennita' stabilita dal Consiglio nel suddetto limite massimo.

  11. Il comitato tecnico-scientifico e' composto dal direttore, che lo presiede e da sei componenti, dotati di comprovata esperienza e professionalita' in materia di formazione, di organizzazione e di funzionamento della pubblica amministrazione e in materie relative al sistema delle autonomie locali. I componenti sono scelti tra le seguenti categorie: professori universitari di ruolo, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, segretari comunali e provinciali, dirigenti statali, dirigenti degli enti locali, e dirigenti dell'imprenditoria pubblica e privata.

  12. I componenti del comitato tecnicoscientifico sono nominati dal presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio e durano in carica quattro anni. L'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.

  13. Ai componenti del comitato e' riconosciuto per ogni seduta, un gettone di presenza stabilito dal Consiglio con propria deliberazione, nella misura massima di centocinquantamilalire che puo' essere adeguato alla misura del compenso stabilito per i componenti dei corrispondenti organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, se piu' favorevole.

  14. Sono demandati al comitato tecnicoscientifico, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio: a) la programmazione didattica della Scuola e dell'attivita' delle scuole regionali ed interregionali di cui all'articolo 4, nonche' la definizione dei piani di studio per i corsi di abilitazione e di formazione, tenendo conto delle esigenze di formazione segnalate dagli organismi interessati; b) la definizione dei criteri e delle modalita' di svolgimento delle prove di esame; c) la formulazione di proposte per il riconoscimento dell'idoneita' degli organismi convenzionati di cui agli articoli 4 e 5.

    d) lo svolgimento di tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente regolamento.

  15. La valutazione della qualita' e dei risultati dell'attivita' formativa e' effettuata secondo i criteri che verranno definiti in sede di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge.

    Art. 3.

    Personale della Scuola

  16. L'organizzazione didatticoscientifica della Scuola e' stabilita dal direttore, sulla base dei criteri deliberati dal comitato tecnico-scientifico.

  17. Per l'espletamento della propria attivita' la Scuola si avvale di personale docente e non docente.

  18. Su proposta del direttore, previa deliberazione del comitato tecnicoscientifico, il Consiglio puo' disporre l'affidamento di incarichi di docenza annuali, per l'insegnamento delle discipline fondamentali per l'attivita' didattica della Scuola, tenendo conto dell'utilita' economica per la gestione nonche' dei criteri definiti in sede di revisione delle attribuzioni e delle organizzazioni delle scuole delle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge. Tali incarichi possono essere affidati ad appartenenti ad una delle seguenti categorie: professori universitari di ruolo, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, dirigenti delle amministrazioni statali e degli enti locali, segretari comunali e provinciali, nonche' esperti delle discipline professionali e di base...

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