Art. 126 Bis: La consulta rifiuta il sindacato di costituzionalitá. Commento ad ordinanza di corte cost. n. 23 Del 2 febbraio 2007

AutoreCristiano Bruno
CaricaDottore in giurisprudenza, Ufficio contenzioso Polizia municipale di Treviso
Pagine1143-1146

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@1. Excusatio non petita...

L'8 febbraio 2007 il Presidente della Corte costituzionale Franco Bile, in occasione dell'annuale conferenza stampa sull'attività della Consulta, descriveva il rilevante fenomeno delle decisioni di inammissibilità sui ricorsi in via incidentale, tenendo a precisare che lo stesso non era dovuto certo ad «un rifiuto di svolgere il sindacato di costituzionalità richiesto», bensì era riferibile ad un approccio alle questioni da sottoporre alla Corte superficiale o inadeguato da parte dei giudici rimettenti, giudicati carenti - all'evidenza - di una preparazione professionale specifica, tanto da auspicare «che le sedi istituzionali competenti organizzino sollecitamente iniziative miranti ad offrire - eventualmente con la collaborazione della Corte - ai giudici ordinari e speciali, togati e onorari, le informazioni e gli strumenti più idonei per la corretta proposizione delle questioni di costituzionalità».

Se in linea generale la critica sferzante (ed anche un po' insofferente) del Presidente trova piena ragion d'essere, non è neppure sempre vero che alla Corte mai capiti di sottrarsi alle questioni che le vengono poste.

Ci si riferisce, in particolare alla questione (non) risolta con l'ordinanza n. 23 del 2 febbraio 2007 in rassegna, provvedimento reso appena cinque giorni prima che il Presidente della Consulta pronunciasse il suo discorso.

Quivi, la Corte riuniva preliminarmente i giudizi incidentali promossi dai Giudici di pace di Pisa e di Asola che, in termini rispettivamente molto diversi (e che definiremmo pregevoli per il primo e immeritevoli di considerazione per il secondo), pur tuttavia invocavano il medesimo giudizio di costituzionalità sull'obbligo di comunicare i dati del conducente previsto dall'articolo 126 bis comma 2 del codice stradale.

Tralasciando le questioni sollevate dal Giudice di pace di Asola con ordinanza di rimessione del 23 febbraio 2006 (che non tengono in minimo conto quanto già la Corte costituzionale aveva stabilito con la sentenza n. 27 del gennaio 2005 e riconducono direttamente al severo giudizio del Presidente Franco Bile), è invece assolutamente interessante notare come il Giudice di pace di Pisa metta, per così dire, alle corde la Consulta presentando la propria questione con ragionamenti così precisi e stringenti da non lasciarle davvero alcuno spazio per assumere una posizione ambigua.

Vale la pena, prima di procedere ad ulteriori commenti, di menzionare gli argomenti ineludibili dell'ottimo giudice rimettente, come menzionati nella stessa parte motiva dell'ordinanza in commento.

Riferisce la Consulta che, secondo il Giudice di Pisa, «ove la "la norma contestata venga interpretata non tanto come obbligo di denuncia (essendo l'autorità già a conoscenza del fatto, del quale è però sconosciuto l'autore) quanto come un obbligo di rendere testimonianza", essa presenterebbe un secondo profilo di incostituzionalità», in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione; che, infatti, se indubbiamente sussiste... un obbligo di rendere testimonianza, «è anche vero che nessuno può essere chiamato non solo a testimoniare contro se stesso, ma neppure a rendere dichiarazioni dalle quali potrebbe scaturire un procedimento sanzionatorio a suo carico, e ciò in relazione al principio fondamentale nemo tenetur se detegere, riconosciuto in giurisprudenza anche in ambito extrapenale»; che infine, ad escludere la fondatezza della questione non potrebbe valere la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, essendosi la stessa «limitata ad esaminare la questione di costituzionalità della decurtazione a carico del proprietario persona fisica dei punti della patente, quale sanzione accessoria ad altra violazione, mentre nel caso di specie viene sottoposto alla Corte il giudizio sulla legittimità costituzionale della omessa comunicazione quale autonoma fattispecie di violazione».

Emerge in modo chiaro che, disponendo l'articolo 126 bis secondo comma a carico del proprietario di un veicolo, destinatario della notifica di un verbale di contestazione, l'obbligo di comunicare i dati del conducente, il giudice rimettente ha inteso evidenziare il contrasto potenziale di tale...

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