DELIBERAZIONE 26 giugno 2008 - Linee guida in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero. (Deliberazione n. 46).

Il Garante per la protezione dei dati personali

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento all'art. 154, comma 1, lettera h);

Ritenuta la necessita' di provvedere in relazione ai rischi connessi al trattamento di dati personali effettuato da consulenti tecnici e periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero nell'ambito di procedimenti in sede civile, penale e amministrativa;

Rilevata l'esigenza di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per i professionisti interessati;

Viste le pertinenti disposizioni del codice di procedura civile (in particolare gli articoli da 61 a 64 e da 191 a 200) e del codice di procedura penale (in particolare gli articoli da 220 a 232, 359 e 360);

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Delibera:

  1. Di adottare le «Linee guida» contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

  2. Di inviare copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza nonche' - per quanto di rispettiva competenza - per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea alla massima diffusione presso gli uffici giudiziari interessati;

  3. Ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate «Linee guida», per la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2008

Il presidente: pizzetti

Il relatore: Chiaravalloti

Il segretario generale: Buttarelli

Allegato

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero (Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008)

  1. Premessa.

    1.1 Scopo delle linee guida.

    I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l'autorita' giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando cio' si rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c.; articoli 220 e 359 c.p.p.). L'attivita' svolta dai consulenti tecnici e dai periti e' strettamente connessa e integrata con l'attivita' giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalita' istituzionali.

    Nell'espletamento delle relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad esempio, art. 194 c.p.c., richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi; art. 228, comma 3, c.p.p., richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone). L'attivita' dell'ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice), di uno o piu' soggetti, persone fisiche o giuridiche.

    A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado «per...

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