DECRETO 30 maggio 2002 - Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni triennio puo' essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n.

352, con il quale e' stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987; Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale e' stata adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi da agosto 1988 ad agosto 1994; Rilevato che non si e' proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, ne' in quelli successivi, cosi' come non si e' proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, ne' in quello successivo; Considerato che la misura degli onorari predetti non appare piu' adeguata; Ritenuta pertanto l'opportunita' di procedere all'adeguamento degli onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999; Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e' pari a 57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 e' pari a 14,9%; Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si puo' provvedere con decreto ministeriale; Decreta

Art. 1.

1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.

2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di responsabilita' "Affari di giustizia", dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sara' inviato al controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 30 maggio 2002 Il Ministro della giustizia Castelli Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

Allegato TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N.

319.

Art. 1.

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilita' oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non e' possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.

Art. 2.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni

fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 3.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a...

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