Constituzionale: Corte costituzionale 9 luglio 2009, n. 208

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Pres. amirante- est. criscuoLo - ric. gup trib. trapani in proc. p.g. misure di sicurezzay Personali Ricovero in casa di cura e custodia Possibilità per il giudice di adottare una diversa misura di sicurezza Preclusione I Denunciata irragionevolezza nonché lesione del diritto alla salute Inammissibilità della questione

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui non consente al giudice, nei casi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in casa di cura e di custodia, una diversa misura di sicurezza, idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. (C.p., art. 219)

RITENUTO in fatto

  1. - Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con ordinanza depositata il 25 giugno 2008, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 219 del codice di procedura penale (recte: del codice penale), «nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in casa di cura e custodia, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale».

  2. - Il giudice a quo premette che, in sede di udienza preliminare, l'imputato P. G., chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 609-quater del codice penale (atti sessuali con minorenne), ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato, condizionato all'espletamento di perizia psichiatrica.

    Il perito ha ritenuto l'imputato capace di partecipare al processo, ma seminfermo di mente al momento del reato, riconoscendone, altresì, la pericolosità sociale attuale.

    All'esito della discussione il giudicante, ritiratosi in camera di consiglio, «ha raggiunto la conclusione di affermare la responsabilità dell'imputato, concedendogli le attenuanti generiche, l'attenuante del fatto di minore gravità e la diminuente della seminfermità, infliggendogli una pena (non sospesa stante il pericolo di reiterazione) di un anno e sei mesi di reclusione».

    A norma dell'art. 219 cod. pen., essendo stata applicata la riduzione per seminfermità ed in presenza di una pericolosità attuale, deve essere disposta una misura di sicurezza.

    Il rimettente prosegue osservando che, nella scelta della misura, il giudice si trova vincolato dal disposto del citato art. 219, che distingue le misure di sicurezza applicabili facendo riferimento alla pena minima edittale prevista dalla legge e, in particolare, rendendo obbligatoria l'assegnazione a casa di cura e di custodia nel caso in cui «la pena stabilita dalla legge non è inferiore a cinque anni».

    In base a consolidata giurisprudenza (Cass., sentenze n. 281 del 1981 e n. 9044 del 1977), «Per il calcolo della pena, ai fini della determinazione della durata minima del ricovero in una casa di cura e di custodia, vale il principio stabilito dall'art. 157 del cod. pen.». Pertanto, ad avviso del rimettente, il legislatore del 2005, nel modificare il terzo comma della norma, ha inciso anche sulla disciplina prevista dall'art. 219 cod. pen., rendendo inoperanti, ai fini del calcolo della pena, le diminuzioni per l'applicazione delle circostanze attenuanti e rendendo obbligatoria l'adozione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia anche in relazione a fattispecie per le quali, nel trattamento precedente, essa non lo era.

    Tale disciplina si rivela illogica considerando che, nei casi di minore gravità previsti dall'art. 609-quater, quarto comma, cod. pen, «la pena è diminuita fino a due terzi», sicché, in...

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