Atto costitutivo di consorzio con attività esterna per lo sviluppo industriale (Art. 2612 c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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Repertorio n.

Raccolta n.

ATTO COSTITUTIVO

DI CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA

REPUBBLICA ITALIANA

Il . . ., in . . ., nel mio studio a . . . n. . . . innanzi a me dr. . . ., notaio in . . ., iscritto al collegio notarile del distretto di . . ., previa concorde rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testi, sono comparsi i signori:

. . . omissis . . .

Detti comparenti, tutti domiciliati presso le sedi delle rispettive imprese che rappresentano e della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

@Art. 1 - Costituzione

È costituito fra essi comparenti un consorzio con attività esterna denominato "produzione e sviluppo industriale", cui partecipano le imprese, in qualunque forma costituite, che intendono insediarsi nel territorio del consorzio per l'area di sviluppo industriale di . . .

@Art. 2 - Sede legale

La sede è fissata in . . ., con attuale indirizzo alla via . . . n. . . .

@Art. 3 - Scopo sociale

Il consorzio, con esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, ha per oggetto principale:

- gestire il rapporto tra il consorzio per l'area di sviluppo industriale di . . . e le imprese consorziate, limitatamente ad aspetti e problemi di interesse comune alle stesse ed in particolare quelli finalizzati al reperimento di aree idonee all'insediamento di stabilimenti produttivi, commerciali, industriali ed artigianali e di strutture che svolgano servizi indirizzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ad ogni altro interessato;

- assistere i consorziati nell'acquisto di aree, nei frazionamenti delle stesse e in quant'altro necessario ai fini dell'ottenimento della proprietà delle stesse;

- gestire servizi comuni alle imprese consorziate, ivi comprese attività di assistenza, consulenza, ricerca e promozione;

- svolgere ogni altra attività nell'interesse comune delle imprese consorziate.

@Art. 4 - Durata del consorzio

La durata del consorzio è fissata in venti (20) anni decorrenti dalla data della sua costituzione e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

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@Art. 5 - Divieto di distribuzione di utili

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione del consorzio non deve portare al conseguimento, né tanto meno alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. L'eventuale prevalenza dei costi e dei ricavi sarà a carico delle ditte consorziate in misura da stabilirsi in regolamento. Conseguentemente le imprese consorziate si obbligano...

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