CIRCOLARE 4 novembre 2009, n. 5179 - Modalita'' per l''applicazione nel 2010 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante «Interventi di sostegno per i Consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992. (09A13627)

Premessa.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalita' secondo le quali il Ministero dello sviluppo economico (di seguito: Ministero) concedera' i contributi finanziari sulle spese sostenute dai Consorzi per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese (di seguito Consorzi export), ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (di seguito legge) e sulla base delle direttive e dei criteri fissati con decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai Consorzi export, con esclusione di quelli multiregionali e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai Consorzi export a carattere multiregionale.

Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze non e' stato ancora perfezionato per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle d'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i Consorzi export monoregionali con sede in tali regioni fino a quando non sara' completato l'iter di trasferimento delle competenze. Di conseguenza, saranno apportate le necessarie modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni. Inoltre, si precisa che questo Ministero riceve i fondi per i Consorzi mono-regionali a seguito di specifica assegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Pertanto la liquidazione del contributo spettante ai Consorzi e' subordinata all'effettiva disponibilita' delle somme ed all'ammontare dello stanziamento.

La presente circolare indica le modalita' per la presentazione e successiva rendicontazione del programma promozionale da realizzare nel 2010.

Sezione I Scopo della concessione dei contributi.

  1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), «i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale ed in particolare la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese».

  2. Il contributo e' destinato ai Consorzi export per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Il contributo non puo' essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, ne' impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse, con riguardo al settore interessato dal progetto.

  3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.

    Definizione di Consorzio multiregionale.

  4. Sono considerati Consorzi export a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese abbia la sede legale in una o piu' regioni diverse da quella delle restanti imprese associate. Per i Consorzi export con piu' di 60 imprese associate, il requisito minimo e' fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o piu' regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.

  5. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai Consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di presentazione del programma, almeno sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

    Destinatari dei contributi: requisiti.

  6. Per accedere ai contributi, i Consorzi export e le societa' consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, devono avere come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, la prestazione di servizi connessi all'esportazione dei prodotti delle imprese Consorziate e la relativa attivita' promozionale. Nello Statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese Consorziate o socie anche in caso di scioglimento del Consorzio o della societa' consortile. Tale divieto deve espressamente risultare nello Statuto del proponente al momento della presentazione della domanda di approvazione del programma, a pena di inammissibilita' della stessa.

  7. Il Consorzio export deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite puo' essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna oppure sia costituito da imprese artigiane (art. 2, comma 3, della legge). Le Consorziate devono avere la natura di PMI come definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005) con cui e' stata recepita la Raccomandazione CE del 6 maggio 2003. Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai Consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di presentazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

  8. Per accedere ai contributi, il Consorzio export deve essere composto da imprese che svolgono attivita' artigiane, industriali, commerciali, di trasporto e di servizi, ovvero attivita' ausiliarie delle precedenti (art. 1 della legge).

  9. Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a euro 1.291,14 e non superiori al 20 % del fondo stesso.

  10. Non possono fruire dei contributi in questione i Consorzi che associno imprese che risultino contemporaneamente associate a piu' di due Consorzi, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla legge 83/89 (art. 1, comma 5, decreto ministeriale 1992).

    Sezione II Presentazione della domanda di contributo per il programma promozionale 2010.

  11. Le domande di contributo a fronte del programma promozionale 2010 devono essere inviate al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Div. VIII, viale Boston n. 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere effettuata via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 18 dicembre 2009. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso, per le consegne effettuate direttamente presso questo Ministero fa fede la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero stesso.

  12. La domanda deve essere redatta in bollo secondo il modello A allegato alla circolare, accludendo tutta la documentazione indicata nello stesso modello.

  13. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto, redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio export con firma autenticata o...

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